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24.03.2016 - lavoro

INAIL – INPS – LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO – RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2016 – EFFETTI CONTRIBUTIVI E CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI – CIRCOLARI N. 2/2016 E N. 23/2016

Si informa che l’Inail e L’Inps hanno fornito rispettivamente le istruzioni a seguito della pubblicazione del Decreto ministeriale 25 gennaio 2016 che ha determinato, come ogni anno, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti e del calcolo dei premi assicurativi, per l’anno 2016, a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero.
Si riporta in calce alla presente nota la tabella allegata al Decreto Ministeriale 26 gennaio 2016, recante “Determinazione, per l’anno 2016, delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398”.

Inps – circolare n. 23/2016
L’Inps sottolinea che, come già precisato nel messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012 (cfr. Not. n. 3/2013) le disposizioni del Decreto-Legge n. 317/1987 si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai lavoratori extracomunitari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
La circolare n. 23/2016 dell’Inps fa inoltre presente che, ai sensi dell’art. 2 del citato decreto ministeriale, per i lavoratori in relazione ai quali sono stabilite fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile viene determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle allegate al medesimo decreto.
Per “retribuzione nazionale”, osserva l’Inps, si intende il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero.
Tale importo deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia di retribuzione da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto in discorso, i valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata soltanto nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento da o per l’estero, nel corso del mese. In queste ipotesi l’imponibile mensile deve essere diviso per ventisei giornate e, successivamente, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata. Anche per l’indennità sostitutiva del preavviso l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale, con le modalità indicate dall’Inps nel messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003.
L’Istituto segnala che le retribuzioni di cui al Decreto Ministeriale 26 gennaio 2016 costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Al paragrafo A), la circolare in esame evidenzia inoltre che la retribuzione individuata secondo i criteri sopra illustrati può subire delle variazioni:
– laddove si verifichi, nel corso del mese, il passaggio da una qualifica all’altra, ovvero la modifica del trattamento economico individuale da contratto collettivo (nell’ambito della qualifica di “quadro”, e “dirigente”, o per passaggio di qualifica). In tali casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica, ovvero della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto;
– nelle ipotesi in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (quali, ad esempio, lavoro straordinario, premi, ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel computo dell’importo della retribuzione globale annua da prendere a base per l’individuazione della fascia di retribuzione applicabile, sarà necessario rideterminare l’importo della stessa, comprensivo delle predette voci retributive, e dividere nuovamente il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se, per effetto del ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia di retribuzione da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo dei contributi rispetto a quella adottata, occorrerà procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a decorrere dal mese di gennaio dell’anno in corso.
Da ultimo, l’Inps comunica che le aziende le quali, per il mese di gennaio 2016, hanno operato in difformità dalle disposizioni sopra sintetizzate, possono effettuare la regolarizzazione, senza aggravio di oneri aggiuntivi, il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in commento (18 aprile 2016 essendo il 16 cadente di sabato), attenendosi alle modalità illustrate alla lettera B) della circolare in esame.

Inail – circolare 2/2016
L’inail con circolare n. 2 dell’11 febbraio 2016, ha diramato, per sua competenza, le istruzioni per l’applicazione del Decreto ministeriale in commento. Si ritiene inoltre opportuno sottolineare come l’Inail confermi la propria linea interpretativa circa l’applicabilità dei valori convenzionali in argomento anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall’art. 4 comma 1, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso l’obbligo assicurativo alla predetta categoria di lavoratori a far data dal 16 marzo 2000, fissando, nel contempo, la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi in misura pari al massimale per la liquidazione delle rendite: in proposito si richiamano le indicazioni a suo tempo fornite dalla Confindustria. La circolare in esame ricorda che, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 2016:
– le retribuzioni convenzionali mensili individuate nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento sono frazionabili in ventisei giornate soltanto nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro e trasferimenti da o per l’estero intervenuti nel corso del mese;
– per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle citate tabelle.
La “retribuzione nazionale”, osserva l’Inail, consiste nel trattamento economico mensile (cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per dodici) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione della “indennità estero”

 

Qualifica Retribuzione Nazionale Mensile Retribuzione Convenzionale Mensile
OPERAI
Operai 1.939,73
Operai specializzati 2.132,83
Operai 4 livello 2.281,34
IMPIEGATI
Impiegati d’ordine 2.281,34
Impiegati di concetto 2.626,45
Impiegati direttivi di VI livello 3.250,50
Impieg. direttivi di VII livello 3.735,08
Qualifica Retribuzione Nazionale Mensile Retribuzione Convenzionale Mensile
QUADRI
Fascia
I fino a 4.000,62 4.000,62
II da 4.000,63 a 4.310,18 4.310,18
III da 4.310,19a 4.619,75 4.619,75
IV da 4.619,76 a 4.929,32 4.929,32
V da 4.929,33 in poi 5238,84
Qualifica Retribuzione Nazionale Mensile Retribuzione Convenzionale Mensile
DIRIGENTI
Fascia
I fino a 5.948,78 5.948,78
II da 5.948,79 a 7.044,05 7.044,05
III da 7.044,06 a 8.139,30 8.139,30
IV da 8.139,31 a 9.234,54 9.234,54
V da 9.234,55 a 10.329,82 10.329,82
VI da 10.329,83 a 11.425,07 11.425,07
VII da 11.425,08 a 12.520,33 12.520,33
VIII da 12.520,34 a 13.615,59 13.615,59
IX da 13.615,60 a 14.710,85 14.710,85
X da 14.710,86 in poi 15.806,03

 


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