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26.02.2016 - lavoro

INPS – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA – D.LGS. N.148/2015 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE COMPETENTE – CIRCOLARE N. 7/2016

Facendo seguito alla precedente circolare Inps n. 197/2015 e messaggio n. 7336/2015 (cfr. circolare del Collegio n. 68/2015), l’Istituto previdenziale ha fornito, con circolare n. 7 del 20 gennaio 2016, ulteriori indicazioni operative ai fini dell’individuazione delle Sedi Inps competenti ad adottare i provvedimenti di concessione o reiezione delle istanze di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
Per l’individuazione della struttura Inps territorialmente competente alla concessione della CIGO, in particolare, si dovrà far riferimento:
– alla Sede Inps presso cui è iscritta l’azienda, se l’unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’azienda;
– alla Sede Inps presso cui è ubicata l’unità produttiva, se la stessa unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda;
– alla sede Inps Direzione metropolitana o Direzione provinciale, se l’unità produttiva, oltre ad essere fuori provincia, è ubicata in un un’area metropolitana o in una Provincia con almeno una agenzia complessa.
Nel settore edile, sulla scorta di quanto stabilito in via amministrativa dall’Inps con il citato messaggio n. 7336/2015 relativamente alla qualificazione dei cantieri come unità produttive, “…cantiere in esecuzione di un contratto d’appalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi…”, l’assenza dei requisiti non consente di qualificare il cantiere come unità produttiva e quindi la sede Inps competente sarà quella presso cui è iscritta l’azienda.
Le nuove indicazioni, pertanto, confermano che, per i cantieri non qualificabili come unità produttiva, anche l’evento meteo dovrà essere trattato dalla Sede in cui è iscritta l’azienda e non quella ove è ubicato il cantiere. In questo caso, fino a quando non sarà attivata un’apposita convenzione con un unico soggetto abilitato alla fornitura dei dati meteo, la sede Inps dove è ubicato il cantiere è tenuta a trasmettere dati ed eventuali informazioni alla sede Inps in cui è iscritta l’azienda.
Si informa inoltre che l’Ance è già intervenuta presso le competenti istituzioni, esprimendo la necessità di circoscrivere l’ambito del conteggio della causale di CIGO evento meteo al cantiere, indipendentemente dai limiti di durata dello stesso.
Al riguardo, infatti, già nelle more di emanazione delle note operative diffuse dall’Inps l’Ance aveva formalmente richiesto all’Istituto di confermare la prassi utilizzata nel corso degli anni, ovvero che “la causale per evento meteorologico, indipendentemente dai limiti di durata, fosse sempre ed esclusivamente imputabile all’unità produttiva cantiere che utilizza le maestranze”.
Fermo restando che la competenza circa la definizione delle istanze di Cigo è rimessa ai Direttori di Sede, salvo formale delega ai Dirigenti, con riferimento al procedimento istruttorio e in attesa che sia emanato l’apposito decreto ministeriale contenente i criteri di esame delle domande di concessione, le Sedi territoriali sono tenute ad operare con i vecchi criteri adottati dalle Commissioni Provinciali.
In virtù di quanto sopra, a decorrere dalla pubblicazione della circolare in oggetto, i provvedimenti di concessione o di reiezione delle istanze di Cigo riporteranno l’indicazione del nuovo organo monocratico nella persona del Direttore o Dirigente di Sede.
Si fa riserva di tornare sull’argomento alla luce di nuove disposizioni operative che verranno impartite.


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