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24.03.2016 - lavori pubblici

L’IMPOSTA DI BOLLO E I DIRITTI DI SEGRETERIA NEI CONTRATTI PUBBLICI

1)L’IMPOSTA DI BOLLO NEGLI APPALTI PUBBLICI
Si ritiene opportuno ritornare su un tema mai definitivamente chiarito: l’imposta di bollo è dovuta nei documenti degli appalti pubblici? Se sì, per quali atti? Chi la paga?
Si ritiene che, al di là di una altalenante presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo non interessi il settore degli appalti pubblici e perciò che il bollo non sia dovuto per nessun atto riguardante l’appalto.
Quali le ragioni che possono portare alla conclusione qui anticipata?
Innanzitutto la norma.
L’imposta di bollo è disciplinata dal DPR . 642/1972. Nel testo attualmente in vigore che all’art. 1 stabilisce: “Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.”
Pertanto la norma principale sulla materia dispone che il bollo non si applichi agli atti amministrativi degli enti pubblici, salvo che non vi sia una disposizione esplicita.
Ora non vi è dubbio che tutti gli atti relativi alla progettazione, affidamento e realizzazione di un appalto pubblico (perciò dall’affidamento della progettazione al collaudo), emessi dalla stazione appaltante rientrino nell’ambito della locuzione di “atti amministrativi”. In secondo luogo la norma di riferimento per gli appalti pubblici, principalmente ora contenuta nel D.lgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010, in corso di sostituzione, non fanno mai menzione della necessità di apporre la marca da bollo su qualsivoglia documento.

Qualora peraltro non si volesse aderire a quanto detto si rammenta che il DPR 642/1972 prevede:
art. 2 – “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda.
Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione.“
Art. 8 – Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario.
Allegato A della Tariffa (1^ parte) – 1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti.
Pertanto se si volesse negare la portata dell’art.1 in relazione all’esenzione dal bollo degli atti amministrativi andrebbe comunque tenuto presente che:
– Ove il bollo è dovuto deve essere pagato dall’impresa e non dall’ente committente;
– Tra le varie fattispecie previste dalla parte 1^ della Tariffa, e perciò sempre soggette a bollo, l’unica che potrebbe interessare il settore degli appalti è quella descritta nella voce 1., nella quale rientrerebbe il solo contratto di appalto. Anche l’amministrazione finanziaria (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 74/E) ha avuto modo di sostenere che alcuni documenti, anche se allegati ad atti che scontano l’imposta di bollo fin dall’origine, conservano la natura di “elaborato tecnico”. In particolare sono ricompresi in detta fattispecie anche gli elaborati grafici progettuali allegati al contratto di appalto di lavori pubblici. Tali atti sono inseriti tra quelli relativi a “tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori”. Come tali, sono assoggettati a imposta di bollo solamente nel caso d’ uso, nella misura di 1 euro per ogni foglio o esemplare. Pertanto gli allegati al contratto, qualunque essi siano, non sono da bollare nemmeno quando venisse bollato il contratto, salvo il caso in cui vengano fatti registrare all’ufficio del Registro e, in tal caso, vale quanto detto per l’importo del bollo.

2) DIRITTI DI SEGRETERIA: QUANDO SONO DOVUTI E IN CHE MISURA
I “diritti di segreteria” sono previsti, da ultimo, dalla Legge 8 giugno 1962 n. 604, che prevede:
Articolo n. 40 – Provento e ripartizione dei diritti di segreteria.
È obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D.
Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.
Detta tabella D, che nel tempo ha subìto varie modifiche, ha quale titolo: “Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti”. Cosa intenda tale dicitura, ove cita la “spedizione” quale presupposto per la riscossione del tributi, non è dato sapere.
Il D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nell’art. 19 ter ha da ultimo stabilito la misura di detto tributo:
Articolo n.19 ter – Diritti di segreteria.
1. I diritti di segreteria di cui al numero 4 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificata dall’art. 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono così modificati:
a) sulle prime € 51,65, € 6,20;
b) sugli importi eccedenti € 51,65 fino a € 1.032,91, il 2,5 per cento;
c) sugli importi eccedenti € 1.032,91 fino a € 5.165,57, l’1,3 per cento;
d) sugli importi eccedenti € 5.165,57 fino a € 30.987,41, lo 0,80 per cento;
e) sugli importi eccedenti € 30.987,41 fino a € 154.937,07, lo 0,60 per cento;
f) sugli importi eccedenti € 154.937,07 fino a € 516.456,90, lo 0,30 per cento;
g) oltre € 516.456,90, lo 0,15 per cento”.

Da ultimo va segnalato come il D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito nella legge 11/8/2014 n. 114, all’articolo 10, comma 2, abbia stabilito che “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.”.
Dal quadro delle norme sopradescritte risulta perciò tutt’altro che chiaro se i diritti di segreteria spettino per la sottoscrizione di un contratto di appalto pubblico, stante la dicitura normativa dell’oggetto della tassa: la “spedizione”.
Se con tale locuzione si vuole intendere la redazione dell’atto, l’entità del tributo è quella sopradescritta ed è di spettanza integrale del comune (o della provincia) appaltante.
Rimane quale ultimo problema da chiarire quando sia necessaria la presenza del notaio o del Segretario comunale, cioè di un “ufficiale rogante”.
Innanzitutto è necessario rammentare come l’art.11 del Codice dei Contratti, il D.lgs. 163/2006 disciplini le fasi di affidamento dei contratti pubblicie al comma 13) indica come possono essere stipulati i contratti:
– In forma di atto pubblico notarile (davanti a notaio secondo i contenuti e le disposizioni della legge notarile)
– In forma pubblica amministrativa (secondo la legge notarile ma svolto davanti al Segretario Comunale che accerta l’identità dei comparenti, autentica le firme , ecc.)
– mediante scrittura privata
– il tutto comunque in formato elettronico secondo le regole dal Codice dell’Amministrazione Digitale, con registrazione on line presso Agenzia Entrate
Inoltre sia l’art.17 del RD n.2440/1923 che l’art. 334 del DPR 207/2010 (regolamento del codice dei contratti) prevedono l’uso della forma dei contratti per servizi e forniture mediante scrittura privata (per importi superiori a 20.000 ma sotto la soglia comunitaria pari a euro 209.000), contratto che può anche consistere in apposito scambio di lettere.
Quindi per concludere :
– se nella determina di autorizzazione a contrattare il RUP ha indicato la forma del contratto in forma pubblica amministrativa, è logica conseguenza che lo stesso sia “rogato” da pubblico ufficiale a ciò autorizzato (segretario) e per cui i diritti devono essere incamerati, a favore totale dell’ente secondo le ultime disposizioni;
– se nella determina di autorizzazione a contrattare il RUP ha determinato che il contratto sia di natura privata ma vi è partecipazione dell’ufficiale rogante, ad esempio per l’autentica delle firme dei contraenti, anche in questo caso i diritti sono dovuti;
– invece se trattasi di contratti di “cottimo” (forniture, servizi e lavori ex art.334 dpr 207/2010) in cui si formuli un contratto di natura semplificata privata tra i contraenti (funzionario comunale ed impresa appaltatrice) senza l’assistenza del segretario comunale, tali diritti non sono dovuti anche per i chiarimenti dati dal Consiglio di stato col parere n.892/87 del 15/05/1987 fornito proprio al Ministero dell’Interno in tale materia.

 


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