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23.06.2016 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – ATTIVITÀ DI VIGILANZA – PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO 2016 – DIRETTIVE DEL DICASTERO

Si informa che il Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l’Attività ispettiva ha emanato il “Documento di programmazione della vigilanza per il 2016”, nel quale sono evidenziati i più rilevanti ambiti di azione individuati per l’anno in corso relativamente all’intero territorio nazionale e segnalati, altresì, alcuni fenomeni illeciti che formeranno oggetto di interventi ispettivi a livello territoriale.
In via preliminare, il Ministero sottolinea che:
– le indicazioni contenute nel citato documento potranno essere oggetto di approfondimento ed integrazione in sede di avvio dell’Ispettorato nazionale del lavoro previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che dovrà valutare la congruità degli obiettivi già individuati in ragione dell’accentramento, presso lo stesso Ispettorato, della vigilanza esercitata dal personale Inps e Inail;
– l’intervento del personale ispettivo sarà fondamentale anche per la promozione del rispetto della disciplina lavoristica, quale forma di prevenzione alla commissione di illeciti o all’insorgere di controversie.
Ciò premesso, per quanto concerne l’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale sul territorio nazionale, il documento di cui trattasi precisa che la stessa sarà indirizzata verso le fattispecie di seguito richiamate.

Lavoro “sommerso”.
La pianificazione dei controlli verrà effettuata tenendo conto dei dati concernenti l’incidenza del lavoro “sommerso” nel sistema economico, acquisiti in base all’esperienza ispettiva maturata nel corso degli anni ed alle eventuali segnalazioni delle parti sociali e dei lavoratori.
Nello specifico, il Ministero rimarca che:
– alcuni settori di attività tra cui l’edilizia risultano particolarmente interessati dal lavoro “sommerso”, per ragioni connesse alla elevata intensità del lavoro concentrata in determinati periodi ed all’elevato turn over del personale;
– gli ispettori di vigilanza dovranno inoltre tenere conto della circostanza che al lavoro “sommerso” sono spesso strettamente legati altri comportamenti illeciti (quali, immigrazione clandestina, sfruttamento del lavoro minorile, ricorso a forme di interposizione illecita, mancata formazione/informazione dei lavoratori).

Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
L’attività di vigilanza finalizzata ad accertare la legittimità delle richieste dell’esonero contributivo previsto, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, dall’art. 1, commi 118 e seguenti, della Legge di stabilità 2015 e dall’art. 1, comma 109 e seguenti, della Legge di stabilità 2016 (v. Circolari n. 35 del 16/1/15 e n. 24 del 19/1/16), potrà essere condotta in stretta collaborazione con l’INPS, attraverso una preventiva analisi delle informazioni in possesso sia del Ministero del Lavoro che del predetto Istituto e che costituiscono potenziali indicatori di comportamenti elusivi, di rilevanza anche penale.

Voucher.
Nell’evidenziare la validità dell’istituto, che rappresenta nell’ordinamento un importante strumento di semplificazione, il Ministero del Lavoro ritiene comunque necessario intensificare la vigilanza verso possibili comportamenti elusivi.
Dalle verifiche ad oggi effettuate è emerso che la violazione più ricorrente consiste nell’utilizzo dei voucher per retribuire una parte soltanto del lavoro effettivamente svolto.
L’attività di vigilanza dovrà comunque concentrarsi anche su altre possibili violazioni consistenti nel superamento dei limiti economici stabiliti, nonché nell’utilizzo dell’istituto nell’ambito degli appalti, espressamente vietato dall’art. 48, comma 6, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (v. Circolare n. 308 del 25/6/15).

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, partite IVA, corretta qualificazione dei rapporti di lavoro.
Il documento in esame ricorda che, nell’ambito dei contratti flessibili, il Decreto Legislativo n. 81/2015 ha introdotto significative novità per quanto attiene alle collaborazioni, prevedendo, a decorrere dal 2016, l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro.
In tale contesto, verrà implementato il monitoraggio dell’utilizzo delle collaborazioni, anche in riferimento ai contratti in essere stipulati in forza delle disposizioni del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per verificare che non vengano utilizzati come mero “schermo formale” a rapporti di lavoro subordinato.
L’art. 54 del Decreto Legislativo n. 81/2015 ha inoltre introdotto, sempre a partire dal 2016, una procedura finalizzata a promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché a garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, che interessa i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e soggetti titolari di partita IVA.
L’adesione alla suddetta procedura comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro evidenzia che qualora sia iniziato un accertamento, la successiva adesione alla stabilizzazione non potrà dare luogo alla estinzione degli illeciti che vengono eventualmente accertati all’esito della ispezione.

Cooperative di lavoro.
Anche nel 2016 proseguiranno le iniziative ispettive rivolte al settore delle cooperative, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa a tutela dei rapporti di lavoro instaurati in tale ambito.
Nel settore in questione – osserva il Ministero – si verificano frequentemente forme di impiego di manodopera irregolare e fenomeni interpositori (in particolare, nell’ambito di cooperative costituite appositamente per l’esecuzione di uno specifico appalto).
È inoltre diffusa la tendenza alla applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali prive di reale rappresentatività, che consentono una significativa riduzione del costo del lavoro. In queste ipotesi l’azione di vigilanza sarà, quindi, volta a garantire l’osservanza dell’art. 7, comma 4, della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, le società cooperative applicano ai soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Esternalizzazioni.
L’attività di vigilanza avrà anche ad oggetto le esternalizzazioni ed interposizioni che talvolta sono realizzate a fini elusivi delle norme lavoristiche.
In particolare, il personale ispettivo si concentrerà sulle filiere degli appalti (attraverso l’analisi dei rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori) e sugli aspetti relativi alla solidarietà retributiva e contributiva.
Verranno altresì realizzate iniziative volte ad individuare i comportamenti elusivi connessi al ricorso a forme di distacco non genuino (soprattutto con riferimento all’utilizzo abusivo del distacco transnazionale).

Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da organizzazioni sindacali prive di rappresentatività.
Il Ministero fa presente che permane tuttora l’utilizzo di CCNL sottoscritti da parte di organizzazioni sindacali che, nell’ambito del settore, non soddisfano il criterio della maggiore rappresentatività in termini comparativi.
Fermo restando il principio di libertà sindacale sancito dall’art. 39 della Costituzione, il documento pone in evidenza che l’applicazione di tali contratti, i quali riconoscono trattamenti economici decisamente inferiori alla media, impedisce, fra l’altro, la fruizione dei benefici normativi e contributivi e, pertanto, il personale ispettivo dovrà verificare un eventuale ricorso agli stessi e, nel caso, adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori e di recupero contributivo.
Il documento in esame segnala inoltre che nel corso del 2016 gli Uffici territoriali continueranno a promuovere l’utilizzo della conciliazione monocratica, di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, quale strumento privilegiato di definizione delle richieste di intervento ispettivo, ed a far ampio ricorso alla diffida accertativa di cui all’art. 12 dello stesso decreto, in quanto, mediante tale istituto si rende possibile garantire, fra l’altro, il rispetto degli obblighi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
La diffida accertativa sarà utilizzata in tutte le ipotesi già individuate dal Ministero del Lavoro con circolare n. 1/2013 dell’8 gennaio 2013 (v. Circolare n. 72 del 21/1/13) e con riferimento ai lavoratori che operano nelle cooperative, tenendo conto del disposto del citato art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 31/2008.
Nel paragrafo relativo alla pianificazione dell’azione ispettiva in ambito regionale e territoriale, il documento in discorso sottolinea che quest’ultima – ferma restando l’individuazione delle priorità di intervento sul territorio nazionale suindicate – dovrà essere realizzata tenendo conto della analitica mappatura dei fenomeni di violazione e delle criticità che contraddistinguono le singole aree geografiche ed i singoli tessuti economico-produttivi, effettuate con l’ausilio degli Uffici territoriali.
Con specifico riguardo alla Regione Piemonte, il Ministero del Lavoro prevede quanto in appresso riportato di seguito.
Con riferimento al settore delle costruzioni la vigilanza sarà avviata su tutto il territorio regionale sia per verificare eventuali irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale che, nell’ambito della cantieristica, in materia di salute e sicurezza, nonché per contrastare il ricorso a fenomeni interpositori e riqualificare rapporti di lavoro non genuini. Gli accessi ispettivi, da un punto di vista qualitativo, saranno effettuati non soltanto nei cantieri medi e grandi, ma anche in quelli piccoli, dove l’incidenza statistica degli infortuni gravi è risultata assolutamente rilevante (65%).


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