Print Friendly, PDF & Email
null
Tel. 030.399133 - Email: info @ ancebrescia.it
26.10.2016 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI E ASSUNZIONE APPRENDISTA – MINISTERO DEL LAVORO, INTERPELLO N. 21/2016

Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 21 dell’11 agosto 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di assumere, in costanza di contratto di solidarietà difensivo, personale con contratto di apprendistato.
In particolare, il Dicastero in accordo con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, ha primariamente ricordato che il contratto di solidarietà difensivo di cui al D.L. n. 726/1984 è una specifica causale di trattamento di integrazione straordinaria, attivabile in base all’accordo stipulato tra azienda e organizzazioni sindacali che prevede, in luogo della dichiarazione di esubero o della riduzione dell’organico, la riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato.
E’ stato, inoltre, specificato che gli apprendisti sono esclusi dalla platea dei destinatari del trattamento di integrazione salariale straordinario per solidarietà in quanto, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 148/2015, sono destinatari esclusivamente degli interventi per crisi aziendale (art. 21,co.1, lett.b)).
Con specifico riferimento al quesito avanzato, il Dicastero ha, poi, chiarito che nelle ipotesi di sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro è possibile intervenire con una minore riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto inizialmente pattuito.
Qualora, invece, le esigenze di maggior lavoro possono essere soddisfatte solamente da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale, sarà possibile ricorrere all’assunzione con contratto di apprendistato, in quanto “funzionale anche al superamento della condizione di difficoltà che ha dato causa all’intervento di integrazione salariale”, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.

Ministero del Lavoro

Roma, 11 agosto 2016

Interpello n. 21

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – assunzione di personale apprendista in costanza di contratti di solidarietà difensivi.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, recante il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare l’istante chiede se, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, in costanza di contratto solidarietà difensivo sia possibile assumere nuovo personale con contratto di apprendistato.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e degli Incentivi all’Occupazione, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre premettere che il contratto di solidarietà difensivo, già disciplinato dal D.L. n. 726/1984 (conv. da L. n. 863/1984) costituisce, all’esito del riordino delle misure di sostegno al reddito operato dal D.Lgs. n. 148/2015, una specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria (cfr. art. 21, comma 1, lett c).
La solidarietà si attiva, in conformità con quanto già previsto dal D.L. n. 726/1984, in base ad un accordo stipulato tra azienda e organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 che prevede, al fine di evitare la riduzione degli organici o la dichiarazione di esubero del personale, la riduzione dell’orario di lavoro per il personale interessato.
A tale ultimo proposito si precisa che gli apprendisti risultano esclusi dalla platea dei destinatari del trattamento di integrazione salariale straordinario per solidarietà, atteso che l’art. 2 del D.Lgs. n. 148/2015 chiarisce che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante alle dipendenze di imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei corrispondenti trattamenti limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale contemplata dall’art. 21, comma 1, lettera b).
Ciò premesso ed in risposta al quesito posto, va considerato che la funzione primaria del contratto di solidarietà difensivo consiste, come anticipato, nel mantenimento dei livelli occupazionali, finalità che va contemperata con la possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative.
Al riguardo va osservato che il D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, all’art. 4, già contempla la possibilità di fronteggiare sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro, operando una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base ad una espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà.
Tuttavia, si può verificare l’ipotesi in cui tali esigenze di maggior lavoro possano essere soddisfatte soltanto da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale, la cui assunzione è, evidentemente, funzionale anche al superamento della condizione di difficoltà che ha dato causa all’intervento di integrazione salariale.
Ricorrendo tali presupposti appare quindi possibile procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva anche mediante l’attivazione di un contratto di apprendistato, sempreché si riscontrino, in tale ultimo caso, anche gli ulteriori requisiti di legge. In particolare, andrà osservato il rapporto che deve sussistere, ai sensi dell’art. 42, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, tra apprendisti assunti e maestranze specializzate e qualificate, restando ad ogni modo ferma la necessità che datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano l’esperienza e le competenze necessarie a garantire che l’apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità dell’apprendistato.

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941