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24.05.2016 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – D.LGS. N. 23/2015 – CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI – OFFERTA DI CONCILIAZIONE – GUIDA UNILAV-CONCILIAZIONE

Si informa che il Ministero del Lavoro ha pubblicato una guida, che si pubblica in calce alla presente sul sito dello scrivente Collegio, per la corretta gestione delle procedure UNILAV a seguito di conciliazione stragiudiziale del rapporto di lavoro.
A tal fine si rammenta che con il D.Lgs. n. 23/2015, in attuazione del Jobs Act, ha disciplinato il contratto di lavoro a tutele crescenti, è stato introdotto, all’art. 6, un nuovo rito di conciliazione stragiudiziale, l’offerta di conciliazione, in base al quale il datore di lavoro può offrire al lavoratore una somma predeterminata, tramite assegno circolare, la cui accettazione comporta l’estinzione del rapporto e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento.
Si rammenta inoltre che trattasi di una misura applicabile, a decorrere dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto), a tutti i licenziamenti, sia individuali che collettivi, con riferimento ai lavoratori (operai, impiegati o quadri):
– assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
– interessati da una conversione di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato;
– assunti precedentemente alla data suddetta nelle aziende che, dopo l’entrata in vigore del decreto, abbiano superato la soglia dei 15 dipendenti.
L’offerta della somma, che non rientra tra i redditi imponibili del lavoratore, viene effettuata, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, pari a 60 giorni, in una delle sedi c.d. “protette”. La relativa Commissione redigerà un processo verbale che definirà il tentativo di conciliazione con un accordo, un mancato accordo o una mancata comparizione.
Ai fini di monitorare “l’offerta conciliativa”, è stata introdotta una specifica comunicazione obbligatoria telematica, aggiuntiva alla ordinaria comunicazione UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro, o il soggetto abilitato per conto dell’azienda, è tenuto dunque a trasmettere il modello UNILAV-conciliazione, disponibile nella sezione “Adempimenti” del portale “Cliclavoro”, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, al fine di rendere noto l’avvenuta o la non avvenuta conciliazione.


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