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24.05.2016 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE EX ART. 11 LEGGE N. 223/91 – ABROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DAL 1° GENNAIO 2017 – CIRCOLARE N. 16/2016

A seguito di alcune richieste di chiarimento in merito alle condizioni ed ai requisiti per l’accesso al trattamento di disoccupazione speciale edile, di cui all’art. 11 della L. n. 223/91, approssimandosi la data che ne sancirà l’abrogazione, prevista per il 31 dicembre 2016, il Ministero del Lavoro con la circolare n. 16 del 20 aprile 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito le seguenti indicazioni.
Il Dicastero ha richiamato la relativa normativa e, in particolar modo, la delibera Cipi del 19 ottobre 1993 contenente le indicazioni riguardo al numero minimo dei lavoratori oggetto di licenziamento che, come noto, varia a seconda delle aree individuate dal D.P.R. n. 218/1978. Il Dicastero ha ritenuto opportuno ricordare quindi i limiti temporali entro cui dovranno essere perfezionati i suddetti requisiti ai fini dell’accesso al trattamento in oggetto.
Fermo restando che dal 1° gennaio 2017 il trattamento previsto dall’art. 11 della L. n. 223/91 sarà abrogato, il numero minimo di licenziamenti, come previsto dalla richiamata delibera Cipi del 19 ottobre 1993, da raggiungere entro sei mesi dal primo licenziamento, dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2016.
Entro tale termine dovrà, altresì, essere conclusa la procedura sindacale e presentata la relativa domanda al Ministero del Lavoro per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione.
Effettuate le opportune verifiche al riguardo, l’Ufficio competente del Ministero adotterà il decreto con decorrenza nell’anno 2016, che potrà produrre i propri effetti per periodi successivi, sino a 27 o 18 mesi a seconda dell’area di interesse.
Ad ogni modo il Decreto di concessione potrà essere emanato nel corso del 2017, al fine di consentire l’istruttoria delle richieste avanzate entro il 31 dicembre 2016.

Ministero del Lavoro

Roma, 20 aprile 2016

Circolare n. 16

Oggetto: Richiesta di parere. Trattamento speciale di disoccupazione – Ambito di applicazione dell’art. 11 della legge n. 223/91
Per espressa previsione dell’articolo 2 , comma 71 , della legge 28.6.2012 n. 92 , come modificato dall’articolo 1 , comma 250, della legge 24.12.2012 n. 228 , a decorrere dal 1.1.2017, l’articolo 11 della legge 23.7.1991 n. 223 viene integralmente abrogato.
A seguito di numerosi quesiti posti alla scrivente Direzione Generale ed in considerazione delle immediate conseguenze che tale previsione normativa comporterà per i lavoratori interessati, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 29/0002474/P del 15/04/2016 , si rappresenta quanto segue.
In via preliminare occorre sottolineare che l’articolo 11 della legge 223/91 dispone che : “ Nelle aree nelle quali il Ministero del lavoro accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione , conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni , ai lavoratori edili che siano stati impegnati , in tali aree e nelle predette attività , per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall’articolo 7, della stessa legge 223 /91, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a ventisette nelle aree di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 , n. 218 “
I criteri e i requisiti per l’individuazione dei casi di crisi occupazionali previsti dal citato articolo 11 , sono stati fissati dalla delibera CIPI del 19.10.1993.
In particolare, per quanto riguarda il requisito relativo al numero dei licenziamenti necessari per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla norma di cui trattasi, la predetta delibera ha stabilito che:
– Il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità nelle aree ricomprese nei territori di cui al D.P.R. 6 marzo 1978 , n. 218 e nelle circoscrizioni che presentano un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro ; il numero delle unità può essere ridotto fino ad un minimo di 30 quando il suddetto rapporto è superiore del 30% alla media nazionale.
– Nelle aree non ricomprese nei territori di cui al D.P.R. 6 marzo 1978 , n. 218 , il numero dei lavoratori licenziati non deve essere inferiore a n. 80 unità.
– Il numero complessivo di licenziamenti da considerare deve essere riferito ad un arco temporale di sei mesi a far data dal primo licenziamento.
– La tutela si estende anche ai lavoratori licenziati nel semestre successivo , impegnati nelle medesime opere.
Considerato che dal 1.1.2017 l’articolo 11 della legge n. 223/91 è espunto dall’ordinamento giuridico, si rende necessario definire l’ambito temporale di applicazione ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti.
Si ritiene, pertanto , che le condizioni ed i requisiti per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dal citato articolo 11 della legge n. 223/91 , debbano perfezionarsi entro il 31.12.2016.
In particolare , considerato , che il numero minimo di licenziamenti stabilito dalla citata delibera CIPI del 19.10.1993 deve essere raggiunto in un arco temporale di sei mesi dal primo licenziamento, tale requisito dovrà necessariamente perfezionarsi entro il 31.12.2016.
Entro il 31.12.2016 è , altresì , necessario che sia conclusa la procedura sindacale e sia presentata l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione , ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 223/91.
L’ufficio ministeriale competente , effettuata l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 11 citato e dalla delibera CIPI del 19.10/1993 , adotterà il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, con decorrenza nell’anno 2016 che potrà protrarsi , per un periodo 27 o 18 mesi , a seconda dell’area in cui sono stati effettuati i lavori oggetto dell’accertamento.
Il decreto potrà essere emanato nel corso del 2017 , al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31.12.2016.

 


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