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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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20.01.2016 - tributi

RIMOZIONE DELL’AMIANTO – CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% A FAVORE DELLE IMPRESE

 

Si segnala che è stata confermata l’agevolazione – consistente in un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute – che viene riconosciuta alle imprese che effettuano interventi di bonifica dell’amianto sui beni e sulle strutture produttive nel corso del 2016.

L’agevolazione è contenuta nella legge 28 dicembre 2015 n.221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. del 18 gennaio 2016 ed in vigore dal 2 febbraio 2016.

In particolare, la legge 221/2015 riconosce un credito d’imposta, pari al 50% delle spese sostenute, a favore delle imprese che effettuano, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dell’amianto sui propri fabbricati e capannoni (ovvero su beni e strutture produttive).

Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia circa 17 milioni di euro (5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019).

Per beneficiare dell’agevolazione gli interventi devono avere un importo unitario almeno pari a 20.000 euro.

Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, viene stabilito che il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene riconosciuto ed in quelle successive in cui il credito viene utilizzato.

Viene, altresì, previsto che il credito d’imposta:

■ non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP;

■ non rileva ai fini del rapporto relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette;

■ è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997).

A tal riguardo, viene specificato che la prima quota annuale del credito è utilizzabile a decorrere dal 1°gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica e, pertanto, dal 1° gennaio 2017.

Tuttavia, per l’effettiva applicazione del credito d’imposta, la legge 221/2015 prevede che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Provvedimento (ovvero entro il 2 maggio 2016), deve essere emanato il Decreto attuativo, contenente:

■ modalità e termini per la concessione del credito d’imposta (sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande);

■ le disposizioni per assicurare il rispetto del limite di spesa complessiva;

■ i casi di revoca e decadenza dal beneficio.

Dopo la presentazione delle relative istanze da parte delle imprese, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei limiti delle risorse stanziate, determinerà l’ammontare dell’agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmetterà tali dati all’Agenzia delle Entrate.

Per completezza, infine, si ricorda che il bonus per la rimozione dell’amianto si affianca, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, alla detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di bonifica dell’amianto sulle unità immobiliari.

Gli uffici del Collegio Costruttori – ANCE Brescia sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.


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