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23.12.2016 - sicurezza

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. N. 81/08 – MINISTERO DEL LAVORO – INTERPELLI DEL MESE DI NOVEMBRE

Si informa che la Commissione per gli interpelli del ministero del Lavoro ha risposto ad alcuni quesiti in materia di sicurezza sul lavoro. Si riportano di seguito gli interpelli più d’interesse per il settore edile del mese di novembre.
Sul sito del Collegio in calce alla presente sono disponibili gli interpelli di seguito commentati.

Interpello n. 12/2016Applicazione dell’articolo 109 (recinzione di cantiere) del D.Lgs. n. 81/08 nel caso di cantieri stradali.
La Commissione interpelli ha risposto ad un quesito della Regione Toscana in merito all’applicazione dell’articolo 109 del D.Lgs. n. 81/08 ed in particolare se la segnaletica e delimitazione di cantiere prevista dal Codice della Strada e definita dal Decreto ministeriale 10 luglio 2002 possa essere intesa anche come recinzione di cantiere ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n.81/08.
Nel caso di cantieri stradali spesso la recinzione di cantiere, oltre ad avere la funzione di impedimento all’accesso di estranei, ha anche la funzione di misura di sicurezza dei lavoratori che operano all’interno del cantiere.
La Commissione ritiene che, ove la delimitazione di cui al Codice della strada abbia le caratteristiche di “impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni”, la stessa deve considerarsi idonea anche ai fini dell’articolo 109 del TU sicurezza.

Interpello n. 13/2016 Possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso.
La Commissione interpelli ha risposto ad un quesito della Regione Toscana in merito alla possibilità di considerare, tra i costi della sicurezza, l’utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile (PLE), in sostituzione di un ponteggio metallico fisso, perché, tale soluzione, nel caso specifico, appare migliorativa delle condizioni di sicurezza per l’esecuzione dei lavori previsti.
La PLE, non riportata nell’elenco degli apprestamenti di cui all’allegato XV.1, è da considerare costo della sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti.
L’allegato XV, punto 4.1., lettera b), prevede infatti che la stima dei costi contenga le misure preventive e protettive previste nel PSC per lavorazioni interferenti. Tali misure comprendono, tra l’altro, le attrezzature di lavoro, definite al punto 1.1.1, lettera d).

Interpello n. 14/2016Oneri delle visite mediche ex articolo 41 del D.Lgs. n. 81/08.
La Commissione interpelli ha fornito indicazioni sui costi relativi agli accertamenti sanitari dei lavoratori (oneri inerenti il trasporto con mezzo pubblico o privato qualora il medico competente indichi una casa di cura, dove espletare esami ed indagini, lontana dal luogo in cui il lavoratore svolge l’attività lavorativa) e sul tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.
È stato chiarito che i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore, compresi i costi connessi ai necessari spostamenti, ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro (al riguardo è stato richiamato l’interpello n. 18/2014).

Interpello n. 16/2016Necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operano esclusivamente soci lavoratori.
La Commissione interpelli ha risposto ad una istanza della Regione Marche in merito all’applicazione dell’articolo 47, comma 2, del D.Lgs. n. 81/08, sul rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel caso di aziende all’interno delle quali operano esclusivamente soci lavoratori.
È stato chiarito che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operano esclusivamente soci lavoratori, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’articolo 47, commi 3 e 4, anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza devono essere esercitate dal rappresentante territoriale o da quello di sito produttivo.

 


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