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21.09.2017 - lavoro

CIG – ANZIANITÀ DI EFFETTIVO LAVORO PRESSO L’UNITÀ PRODUTTIVA – CHIARIMENTI – CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 26 LUGLIO 2017, N. 14

L’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 148/2015 prevede che, per poter beneficiare del trattamento di integrazione salariale, il lavoratore debba possedere, al momento di presentazione della relativa domanda, un’anzianità di servizio, presso l’unità produttiva interessata dall’intervento di Cassa, di almeno 90 giorni.
A seguito di alcuni dubbi emersi nell’applicazione della suddetta norma, il Ministero del Lavoro ha chiarito, con la circolare qui in commento, che tale requisito soggettivo va verificato dall’INPS “… esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento salariale”.
Di conseguenza, dopo tale data, il datore di lavoro può procedere al trasferimento di un lavoratore da un’unità produttiva a un’altra a fronte di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive aziendali. Anche in tal caso, non essendo più richiesta, per effetto dei chiarimenti da ultimo intervenuti, una nuova verifica del suddetto requisito soggettivo, il lavoratore interessato mantiene il diritto alla percezione del trattamento di integrazione salariale.
Il testo del chiarimento ministeriale è, per completezza, riportato in calce alla presente nota.

CIRCOLARE N. 14 DEL 26/07/2017
Oggetto: Applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva.
A seguito delle diverse problematiche sorte in sede istruttoria, riguardanti il requisito dell’anzianità lavorativa dei 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo dispone che, per accedere al trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere “presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione”.
In sede di valutazione dei programmi aziendali, si è riscontrato che l’applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione.
In tali circostanze – ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro – si ritiene che nel corso dei programmi contemplati dal citato art. 21 del decreto legislativo n. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.
Pertanto il requisito previsto dal predetto articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, dovrà essere verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.
In ordine a tale interpretazione è stato acquisito il parere favorevole dell’Ufficio Legislativo espresso con nota prot. 4741 del 12.07.2017.


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