Print Friendly, PDF & Email
Servizio Tecnico - referente: ing. Angelo Grazioli
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
31.05.2017 - urbanistica

CONSUMO DI SUOLO – NESSUNA PROROGA PER PRESENTARE I PIANI ATTUATIVI VIGENTI – RIMANE LA SCADENZA DEL 1 GIUGNO 2017

Facendo seguito alla comunicazione del 24/02/2017, intitolata “PGT – Comune di Brescia – Illegittima la cancellazione dei piani attuativi presentati nel periodo transitorio” ed alla comunicazione del 18/04/2017 intitolata “Il 1° giugno finisce il periodo transitorio che fa salve le pianificazioni con consumo di suolo dei PGT vigenti”, che richiamano la fine del periodo transitorio della legge 31/2014, Legge sul consumo di suolo, si comunica che è stato pubblicato sul BURL di ieri, martedì 30 maggio 2017, la L.R. 26 maggio 2017 n. 16 che riporta modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28/11/2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato).
Con tale pubblicazione non cambiano i tempi del periodo transitorio della legge in parola, ovvero viene confermato che, al fine di avere la certezza di poter attuare ambiti di trasformazione attualmente previsti dai PGT vigenti e comportanti consumo di suolo, i proprietari dovranno presentare, entro il termine del 1° giugno 2017, i relativi piani attuativi o le varianti.
Unica modifica prevista dalla pubblicazione è lo spostamento da 12 a 18 mesi del termine per la stipula della convenzione urbanistica.
Da quanto previsto dalla legge, a partire dal 2 giugno 2017, i comuni potranno approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge in parola e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 31/2014.

Gli uffici di ANCE Brescia – Collegio Costruttori restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941