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25.01.2017 - lavoro

CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO EX ART.2, CO. 34 DELLA LEGGE N. 92/2012 – ESONERO STRUTTURALE IN EDILIZIA – LEGGE N. 232/2016 – LEGGE DI BILANCIO 2017

Si informa che é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento ordinario n. 57, la Legge di Bilancio 2017 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) nella quale si segnalano, per quanto di interesse, alcune disposizioni introdotte in materia di lavoro.

Esonero dal contributo di licenziamento – Art.1, comma 164
È stata introdotta la norma, fortemente auspicata dall’Ance, che, nel modificare l’art. 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge c.d. “Fornero”), rende strutturale l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento1 nei casi di “interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.
Sul punto, si rammenta che detto contributo non era dovuto fino al 31 dicembre 2016 per effetto della proroga operata dal decreto legge n. 210/2015 (c.d. “Millleproroghe”), così come richiesto in tale occasione dall’Ance, seppur in via subordinata rispetto alla strutturalità del suddetto esonero.
Inoltre, anche nell’ambito del decreto c.d. “Milleproroghe” che, come detto, aveva prorogato l’effetto dell’esonero per tutto il 2016, era stato approvato un ordine del giorno, G2-quater.2 che impegnava il Governo a “porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata (…)”.
Da ultimo, le Commissioni Lavoro della Camera e del Senato, nel rendere il parere allo Schema di D.Lgs. recante “disposizioni integrative e correttive dei decreti del c.d. Jobs Act” (Atto 311), avevano rilevato l’opportunità di rendere strutturale l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento, sia nei casi di cambio appalto che nel settore edile, dato il continuo avvicendarsi delle fasi lavorative.
Pertanto, con l’inserimento, all’art. 1, comma 164 del testo in esame, della norma di modifica della disposizione contenuta nella c.d. Legge Fornero, che prevede la sostituzione, all’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, delle parole: «Per il periodo 2013-2016» con le parole «A decorrere dal 1º gennaio 2013» è stato strutturalmente abrogato il c.d. “contributo di licenziamento” in edilizia.
Ciò determinerà, in tale ipotesi, un risparmio per le imprese quantificabile, per ciascun lavoratore, in una cifra tra 500 € e quasi 1500 €, variabile a seconda dell’anzianità di servizio.


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