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27.04.2017 - lavoro

DECRETO MILLEPROROGHE – OBBLIGO DI ASSUNZIONE DISABILI – LIBRO UNICO DEL LAVORO E COMUNICAZIONE AL SINP DEGLI INFORTUNI DI ALMENO UN GIORNO – CONVERSIONE IN LEGGE

Si informa che é stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, la legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del Decreto “mille-proroghe” 2016 (Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244), entrata in vigore il 1° marzo scorso.
Il testo ha confermato alcuni contenuti del maxi emendamento governativo presentato in sede di conversione del D.L. n. 244/2016.
Sono state, pertanto, posticipate le decorrenze relative a:
– l’obbligo dei datori di lavoro in tema di collocamento obbligatorio;
– l’obbligo di trasmissione telematica al Ministero del Lavoro dei dati contenuti nel libro unico del lavoro;
– l’obbligo per l’invio telematico all’Inail, ai fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Obbligo dei datori di lavoro in tema di collocamento obbligatorio
Quanto all’obbligo in tema di collocamento obbligatorio, slitta al 2018 l’abrogazione della previsione secondo cui “Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione si applica solo in caso di nuova assunzione”. Parimenti, anche per le organizzazioni sindacali e i partiti politici la soppressione della previsione secondo cui l’obbligo di assunzione sorge solo in caso di nuova assunzioni ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Obbligo di trasmissione telematica al Ministero del Lavoro dei dati contenuti nel libro unico del lavoro
Con riguardo al differimento dei termini previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 15 del D.Lgs. n. 151/15 e dall’art. 18, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 81/08 e smi., si tratta dell’obbligo di trasmissione telematica al Ministero del Lavoro dei dati del Libro unico del Lavoro che, rispetto all’originaria decorrenza prevista “dal 1° gennaio 2017”, è stato differito al 1° gennaio 2018.

Obbligo per l’invio telematico all’Inail dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno
Per quanto concerne l’obbligo di comunicazione all’Inail, ai fini statistici ed informativi dei dati infortunistici, rispetto all’originaria decorrenza prevista “dal 12 aprile 2017”, il nuovo termine è stato differito al 12 ottobre 2017.
In relazione a tale ultimo adempimento, si ricorda che, originariamente, l’obbligo di comunicazione all’Inail era previsto a partire dal sesto mese successivo alla data del 12 ottobre 2016, data in cui è entrato in vigore il D.M. n. 183/16 che, come noto, ha definito le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).


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