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21.09.2017 - lavori pubblici

ESCLUSIONE DOVUTA PER FILE DELL’OFFERTA ILLEGGIBILE

(Consiglio di Stato Sez. VI n. 3942 del 21/06/2017)
Nelle procedure di gara svolte in modalità telematica, è corretta l’esclusione del concorrente che abbia allegato un file contenente un modello di dichiarazione di offerta illeggibile. Il Consiglio di Sato sez. V nella sentenza n.3042 del 21/06/2017 ha cosi convalidato l’operato delle Stazione appaltante che estrometteva dalla gara il RTI, la cui offerta economica mancava di apposita sottoscrizione, conseguenza derivante dalla corruzione del “file” contenente la dichiarazione presentata. Il Collegio ha chiarito dapprima che “nelle gare di appalto, la sottoscrizione dell’offerta, (..) si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento e serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta” Dunque, essa assolve “ la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.” Pertanto, la “sua mancanza inficia, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della legge di gara”. Nella fattispecie sul file allegato venivano rinvenute “tracce di firme digitali costituite da alcuni dati numerici che fornirebbero riferimenti temporali corrispondenti in tutto e per tutto a quelli presenti sul file matrice”. Tuttavia, detti dati “possono fornire indicazioni attendibili in merito alla data e al momento in cui è stata apposta ciascuna sottoscrizione ma non valgono a fornire alcuna indicazione riguardo alla provenienza delle sottoscrizioni, il che costituisce elemento essenziale della firma anche in formato digitale”. La Sezione ha concluso dichiarando quindi che “non essendovi alcuna certezza riguardo alla provenienza delle sottoscrizioni digitali apposte in calce all’offerta economica, la stazione appaltante non poteva che disporre l’esclusione dell’offerta presentata dalla parte appellante.”


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