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22.06.2017 - lavoro

IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA E FISCALE DELLA INDENNITÀ DI TRASFERTA – EFFICACIA RETROATTIVA DELLA INTERPRETAZIONE AUTENTICA – CORTE DI CASSAZIONE

Si informa che la Corte di Cassazione con sentenza del 18 aprile scorso, parrebbe mettere in dubbio l’efficacia retroattiva delle disposizioni contenute nell’art. 7-quinquies del D.L. 193/2016 in merito alla gestione del trattamento economico ai fini previdenziali e fiscali dei lavoratori in trasferta.
Il suddetto art. 7-quinquies del D.L. 193/2016, si ricorda, ha fornito una interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti (cfr. Not. n. 1/2017)
In particolare, tale disposizione ha stabilito che rientrano nell’applicazione della disciplina di cui al comma 6 dell’art. 51 del TUIR soltanto i dipendenti per i quali sussistono contestualmente tre condizioni. Si tratta: “della mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; dello svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; della corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”.
Nel merito, l’ordinanza interlocutoria, che interessa il ricorso presentato dal titolare di una ditta individuale esercente lavori di impiantisca in cantieri itineranti, conferma quanto stabilito dalla Corte di appello di Torino in relazione all’obbligo di corresponsione all’Inps dei contributi sulle somme erogate a titolo di indennità di trasferta nella misura di cui all’art. 51, comma 6, T.U. 917/1986, ossia pari al 50% di quanto corrisposto a titolo di indennità.
La società, in opposizione, ha sostenuto che i contributi venivano versati sulla base del diverso criterio previsto dal comma 5 dell’art. 51 del TUIR, tenuto conto che l’indennità non aveva carattere continuativo in quanto non veniva corrisposta ai lavoratori di sede o comunque operanti entro 20 km dal comune ove è sita la medesima sede.
La Corte Suprema, al riguardo, richiamando un indirizzo consolidato, ha ritenuto che l’articolo 51 del Tuir “non richieda che le indennità e le maggiorazioni ivi previste siano corrisposte in maniera fissa e continuativa e anche indipendentemente dalla effettuazione della trasferta e dal tipo di essa, rilevando unicamente che si tratti di erogazione corrispettiva dell’obbligo contrattuale assunto dal dipendente di espletare normalmente le proprie attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi”.
La lettura della legge, in particolare, secondo l’interpretazione fornita dalla medesima Corte, relativamente alla locuzione “anche se corrisposte con carattere di continuità” consente di ritenere irrilevante, ai fini dell’individuazione della nozione di trasfertista, la modalità continuativa o meno della corresponsione dell’indennità.
Da ciò, conclude l’ordinanza, trae origine la natura innovativa dell’intervento legislativo introdotto dal D.L. n. 193/16, in quanto il significato di sopprimere la locuzione “anche se”, che figura nella disposizione interpretata, avrebbe valore unicamente per il futuro e non anche per il pregresso.
Almeno fino a quando le Sezioni unite non assumeranno una decisione definitiva al riguardo, in quanto ad oggi l’ordinanza risulta essere rimessa al primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, il provvedimento potrà essere oggetto di modifiche interpretative.
L’Ance, nelle more di definizione del procedimento giudiziario è impegnata, attraverso una iniziativa in sinergia con altri sistemi associativi, per supportare un’interpretazione che recepisca l’efficacia retroattiva della norma interpretata.
Si fa riserva di fornire tempestive indicazione al riguardo.


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