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26.10.2017 - lavoro

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE – CHIARIMENTI SUL CALCOLO DELLE SANZIONI – NOTA 21 AGOSTO 2017, N. 7427

Con nota 7427 del 21 agosto 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione delle sanzioni pecuniarie legate alla gestione del contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54 bis del DL n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017.Con nota 7427 del 21 agosto 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione delle sanzioni pecuniarie legate alla gestione del contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54 bis del DL n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017.Si tratta delle sanzioni pecuniarie amministrative fissate dal comma 20 dell’art. 54 bis e consistenti “nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”. Tale violazione si riferisce, in particolare:• agli obblighi di comunicazione preventiva fissati dal comma 17 dell’art. 54 bis che impone all’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale di fornire le informazioni richieste – dati anagrafici e identificativi del prestatore, luogo di svolgimento della prestazione, data e ora di inizio e fine della stessa e compenso pattuito – almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione attraverso la piattaforma informatica INPS;• ai divieti di utilizzo del contratto di prestazione occasionale fissati dal comma 14 dell’art. 54 bis tra cui rientra, si ricorda, quello in capo alle imprese dell’edilizia e settori affini, alle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, alle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.La nota precisa, a tal riguardo, che il parametro di quantificazione dell’importo della sanzione è il numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al contratto di prestazione occasionale indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata.

Nota 7427/2017

Oggetto: prestazioni occasionali – regime sanzionatorio

Al fine di corrispondere ad alcune richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi dagli Uffici del territorio, si ritiene opportuno, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornire alcuni chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria di cui all’art. 54 bis, comma 20 del D.L. n. 50/2017. La disposizione stabilisce che “in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.Sul punto la circ. n. 5/2017 ha già specificato che “laddove venga riscontrata la violazione egli obblighi di cui sopra in relazione a più lavoratori, pertanto, la sanzione ridotta risulterà essere il prodotto tra il citato importo di euro 833.33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14”.Ne consegue, pertanto, che il parametro di quantificazione dell’importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (ad es. violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno; in tal caso la sanzione amministrativa sarà di euro 833.33 x 3 (giorni): tot- 2499.,99)

 


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