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21.09.2017 - trasporti

LINEE GUIDA DI REGIONE LOMBARDIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI E NUOVA PROCEDURA TELEMATICA

Si comunica che sul BURL di martedì 1 agosto 2017 n. 31 (S.O.) è stata pubblicata la DGR del 24 luglio 2017 n. X/6931 “Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali – L.R. 4 aprile 2012, n.6, art. 42”.
Le Linee Guida hanno finalità di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni amministrative, in capo alle Province e alla Città metropolitana di Milano, relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione, sulla rete stradale regionale, dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali, nonché per la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi di rilascio, in attuazione dell’art. 42 della L.R. n. 6/2012 “Disciplina del settore dei trasporti”, del D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.
Regione Lombardia si è quindi dotata del programma “Trasporti Eccezionali”, quale ulteriore strumento per la semplificazione e la omogeneizzazione delle procedure, con l’intento di estenderne l’utilizzo, da fine settembre, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano. Il programma consentirà di gestire i procedimenti on-line, dall’istanza di autorizzazione all’emissione dei relativi atti autorizzativi, rispondendo così alle esigenze sia degli Enti autorizzanti sia degli operatori del settore. Le linee guida tengono pertanto in considerazione anche l’impostazione del programma e le sue potenzialità.
Gli Enti proprietari delle strade, per quanto di loro conto, in attuazione dell’art.18 della L.R. n.15/2017 (legge di semplificazione) sono invece tenuti a pubblicare le cartografie o gli elenchi delle strade entro il 30 ottobre 2017, relativamente ai percorsi ritenuti transitabili dai Trasporti Eccezionali per le specifiche tipologie. Dal 2018, l’aggiornamento dovrà avvenire ogni anno entro il 30 aprile, fatta salva la segnalazione immediata di variate condizioni di percorribilità o di criticità rilevate durante le attività di controllo e vigilanza.
In coerenza con questa disposizione, le Linee guida definiscono anche i tipi di cartografie e di elenchi strade, con le specifiche legende unitarie regionali.
La pubblicazione online della cartografia di competenza (o degli elenchi delle strade) da parte degli enti proprietari delle strade sui propri siti istituzionali, ha valore di nulla osta (nel caso delle Province), o di parere (nel caso di altri Enti proprietari), ad uso della Provincia o Città Metropolitana competente al rilascio dell’autorizzazione a circolare.
In merito all’iter autorizzativo viene indicato che l’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione deve essere presentata dall’operatore attraverso il programma “Trasporti Eccezionali” ed è soggetta ad imposta di bollo.
La stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato) ed essere presentata alla Provincia/Città metropolitana in cui risiede il richiedente/ditta incaricata al trasporto ovvero a una delle Province/Città Metropolitana territorialmente interessate dal transito.
L’istanza deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.
L’autorizzazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, sarà poi rilasciata entro quindici giorni di calendario dalla presentazione dell’istanza.
I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per le ragioni indicate all’art. 14 comma 2 del Regolamento D.P.R. n. 495/1992. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se su istanza motivata, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l’ente rilasciante ha facoltà, motivando, di richiedere i diritti d’urgenza.
L’istanza deve espressamente indicare l’itinerario e/o area interessata dal transito, le quali devono preferibilmente far riferimento alle cartografie/elenchi strade pubblicati sui siti istituzionali dagli enti proprietari.
Qualora l’itinerario e/o area indicati nell’istanza non consentano il transito del veicolo o trasporto eccezionale con adeguate condizioni di sicurezza, l’Ente autorizzante, ovvero proprietario o gestore chiamato ad esprimere un nullaosta o parere, può proporre o concordare con il richiedente un percorso alternativo adeguato oppure invitare il richiedente medesimo alla ricerca di un percorso alternativo riformulando l’istanza di autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
L’autorizzazione è altresì rilasciata previo ottenimento dei nulla osta previsti all’art. 14 comma 1 del Regolamento e dei pareri, debitamente sottoscritti, degli altri Enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell’itinerario o nell’area interessati al trasporto.
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell’autorizzazione.
Viene infine fatto presente che la nuova procedura on-line non sarà immediatamente applicabile alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali; per tali mezzi seguirà nei prossimi mesi un aggiornamento delle attuali disposizioni.

 


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