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21.09.2017 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA – INTERPELLO N. 1/2017

Si informa che il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 1 del 13 luglio 2017, che si pubblica in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di ricorrere al lavoro intermittente per le figure professionali dell’edilizia per l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale straordinaria, ribadendo l’orientamento già più volte fornito dall’Ance in risposta ad alcuni quesiti proposti.
Il Dicastero, infatti, sottolinea che, partendo dal presupposto che dal combinato disposto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 (art. 13 e art. 55), in mancanza di una espressa previsione dei contratti collettivi, i casi di utilizzo del lavoro intermittente devono essere individuati in un apposito decreto del Ministero del Lavoro e, sino all’emanazione di quest’ultimo, nelle disposizioni vigenti. Pertanto, per tale ipotesi, attualmente è necessario fare riferimento al Regio Decreto n. 2657/1923.
Quest’ultimo, al punto n. 32 contempla, tra le fattispecie per le quali si può ricorrere al contratto di lavoro intermittente, quella del personale addetto ai lavori di manutenzione stradale, non distinguendo però tra la manutenzione stradale ordinaria o straordinaria.
Deve, pertanto, concludersi che l’utilizzo del contratto di lavoro intermittente possa effettuarsi indistintamente in entrambi i casi.
Il Ministero rammenta poi che, in ogni caso, il ricorso al contratto di lavoro intermittente è sempre possibile in presenza dei requisiti soggettivi di legge.

Ministero del Lavoro

Roma, 13 luglio 2017

Interpello n. 1

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004.
Contratto di lavoro intermittente per lavori di manutenzione stradale straordinaria.
Codesta Organizzazione ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere la corretta interpretazione del disposto di cui all’articolo 13 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in ordine al contratto di lavoro intermittente.
In particolare, si chiede di specificare se, con riferimento all’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 13, sia possibile da parte di imprese del settore edile l’assunzione con contratto di natura intermittente di figure professionali quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell’ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria in forza di determinati ordini di servizio impartiti dal committente.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero e dell’Ispettorato nazionale del lavoro si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si ricorda che ai sensi del citato articolo “Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
Da tale previsione si evince come l’articolo 13 del d.lgs. n. 81/2015 demandi al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente e in mancanza di tali previsioni contrattuali supplisce, in virtù di quanto previsto dall’articolo 55, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 81/2015, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 ottobre 2004, che a sua volta fa rinvio alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Nell’ipotesi in esame, pertanto, in assenza di specifiche previsioni contemplate dalla contrattazione collettiva di riferimento, per i lavori di manutenzione stradale straordinaria in relazione alle attività innanzi menzionate, si ritiene possa farsi riferimento alle attività indicate al n. 32 della medesima tabella, che non riporta alcuna distinzione in ordine alle tipologie di manutenzione stradale (ordinaria/straordinaria), a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite per lo svolgimento di lavori di manutenzione stradale, siano essi ordinari o straordinari.
Resta ferma, in ogni caso, la legittimità del ricorso al lavoro intermittente in presenza dei requisiti soggettivi, atteso che l’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente possa in ogni caso essere concluso con soggetti “con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.

 


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