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24.03.2017 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – LEGGE N. 68/1999 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. N. 151/2015 – OBBLIGO ASSUNZIONE DISABILI – CHIARIMENTI OPERATIVI SUL COLLOCAMENTO – NOTA 23 GENNAIO 2017

Si informa che lo scorso 23 gennaio é stata pubblicata una nota congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia Nazionale del Lavoro, che si pubblica in calce alla presente, riportante alcuni chiarimenti operativi circa la presentazione del prospetto disabili e i nuovi obblighi in materia di collocamento obbligatorio.
La nota ribadisce che, con effetto dal 1° gennaio 2017, è stata abrogata la previsione secondo la quale i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti hanno l’obbligo di assumere un lavoratore disabile solo in caso di nuove assunzioni.
A tal proposito si rammenta che A tal proposito, è necessario sottolineare che a partire dal 1° gennaio 2017 sono intervenute alcune novità in merito alla disciplina in oggetto, introdotte dal Jobs Act (D. Lgs. n. 151/2015).
In particolare, si segnala che l’obbligo di assunzione dei disabili è ora così regolato:
– 1 lavoratore se l’impresa occupa da 15 a 35 dipendenti;
– 2 lavoratori, se occupa da 36 a 50 dipendenti;
– il 7% dei lavoratori in forza, se occupa più di 50 dipendenti.
Fino allo scorso anno, le aziende tra i 15 e i 35 dipendenti erano escluse dall’assolvimento degli obblighi relativi al collocamento obbligatorio, sino alle eventuali nuove assunzioni aggiuntive rispetto al numero di dipendenti in servizio. Pertanto, fino allo scorso 31 dicembre 2016, i datori di lavoro privati che effettuavano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, erano tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i 12 mesi successivi a partire dalla data in cui veniva effettuata la predetta assunzione.
Attualmente invece, la nuova normativa, come detto dal 1° gennaio scorso, ha abrogato tale disposizione. Pertanto, al raggiungimento dei 15 dipendenti, scatta l’obbligo dei datori di lavoro di assumere un disabile.
Sono obbligati, inoltre, alla trasmissione del prospetto, tutti i datori di lavoro, inclusi:
– i partiti politici;
– le organizzazioni sindacali;
– gli enti senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e riabilitazione.
Per tali soggetti, si precisa che la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico – operativo e svolgente funzioni amministrative.
Rimane ferma per l’edilizia l’esclusione dalla base di computo del personale di cantiere.

Presentazione in via telematica
Quanto alla presentazione del prospetto, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, i datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, dovranno inviare il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Se invece ci si rivolge ad un intermediario, il soggetto abilitato invia il modello presso il servizio informatico competente in relazione alla propria sede legale.
Per l’invio telematico è necessario accreditarsi secondo le modalità indicate da ciascuna regione e provincia autonoma in cui avviene l’adempimento.

Sistema sanzionatorio
Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, anch’esso ha subito alcune modifiche. Si evidenzia, infatti, che, ai sensi dell’art. 15 della stessa L. n. 68/1999, così come modificato, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere i disabili (dal 1° gennaio del 2017 per chi ha raggiunto la soglia nel 2016), per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili all’azienda, la quota dell’obbligo, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
L’importo corrisponde, quindi, a 153,20 euro per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella giornata, in luogo della precedente sanzione pari a 62,77 euro. A questa sanzione, tuttavia, si applica la procedura di diffida, prevista dal D.lgs. n. 124/2004, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la regolarizzazione e la riduzione della sanzione ad un quarto.
Parimenti, dal 1° gennaio 2017, anche per i partiti politici e le organizzazioni sindacali, è stata abrogata la previsione secondo la quale l’obbligo di assunzione sorgeva solo in caso di nuova assunzione.
Per ciò che concerne, poi, l’obbligo di presentazione del prospetto informativo, che, come già comunicato, è scaduto lo scorso 31 gennaio 2017, la nota sottolinea che sono obbligati a presentarlo esclusivamente i datori di lavoro, nonché i partiti politici e le organizzazioni sindacali, che abbiamo avuto mutamenti nella situazione occupazionale al 31 dicembre 2016, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Quindi, i datori di lavoro che non abbiano subito variazioni nella situazione occupazionale, tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva al 31 dicembre 2016, non devono presentare il prospetto informativo.

Resta fermo che dal 2018 l’obbligo di presentazione del prospetto informativo seguirà la nuova disciplina.

Quanto all’assolvimento dell’obbligo di assunzione, i datori di lavoro interessati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti e per i quali dal 1 gennaio scatta l’obbligo di assunzione, dovranno presentare richiesta agli uffici competenti entro 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2017.

Anche per i partiti politici e le organizzazioni sindacali si applica il termine dei 60 giorni per procedere all’assunzione.

Ministero del Lavoro – Agenzia Nazionale del Lavoro

Roma, 23 gennaio 2017

Oggetto: Art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Chiarimenti operativi.
Si forniscono, di seguito, chiarimenti interpretativi in ordine alla presentazione del prospetto
informativo e agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, in conseguenza delle modifiche apportate alla legge 12 marzo 1999, n. 68 dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151.

1. Premessa
L’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2015 ha disposto, con effetto dal 1 gennaio 2017, l’abrogazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 68 del 1999, secondo cui per i datori di lavoro privati, che occupano da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di assumere un lavoratore con disabilità si applicava solo in caso di nuove assunzioni. Analogamente, il successivo comma 2 dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 151 del 2015, ha previsto, sempre con effetto dal 1 gennaio 2017, per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la soppressione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, nella parte in cui prevedeva l’insorgenza dell’obbligo di assumere lavoratori con disabilità solo in caso di nuova assunzione.

2. Presentazione del prospetto informativo.
I datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 2 novembre 2010.
Viceversa, per i suindicati datori di lavoro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, resta fermo l’obbligo di invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017, sulla base della disciplina vigente, atteso il cambiamento della loro situazione occupazionale.
Ai sensi della citata normativa, difatti, si assume a riferimento, per l’indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente, tenuto conto che il prospetto non va presentato se i datori di lavoro non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Resta naturalmente fermo l’obbligo di presentazione del prospetto, secondo la disciplina vigente, per le annualità successive.

3. Obblighi assunzionali.
In merito all’adempimento dell’obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, si evidenzia che, stante la richiamata abrogazione della disposizione di rango primario contenuta nel comma 2, dell’articolo 3 della legge n. 68 del 1999, risulta conseguentemente abrogata, in via implicita, sempre con effetto dal 1 gennaio 2017, la previsione transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, che consentiva ai datori di lavoro in parola e che effettuano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, di assumere un lavoratore con disabilità entro i dodici mesi successivi dalla data in cui avevano effettuato la predetta assunzione. Ne consegue che i suddetti datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), secondo le modalità indicate dall’articolo 7 della legge 68 del 1999 e nella nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, e rispetto ai quali non trovava applicazione l’abrogato comma 2 dell’articolo 2 del menzionato D.P.R. 333 del 2000, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.

 


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