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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca - dott. Francesco Zanelli
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25.01.2017 - lavoro

RIFORMA DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – D. LGS. 15 SETTEMBRE 2015, N. 148 – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’INPS – CIRCOLARE 19 GENNAIO 2017, N. 9.

L’INPS ha pubblicato un’ulteriore circolare a commento della disciplina dei trattamenti di integrazione salariali in costanza di rapporto, come risultante dall’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 148/2015.
In essa, l’Istituto ripercorre ed aggiorna le informazioni fornite con le circolari o i messaggi già diramati e, nel contempo, affronta le questioni che gli stessi avevano lasciato in sospeso.
In particolare, l’INPS puntualizza, per ogni singolo adempimento, le modalità di compilazione del flusso UniEmens, per la cui dettagliata descrizione si rinvia al testo della circolare, che non necessita di commento al riguardo.
Di seguito, si evidenziano, invece, i principali contenuti della stessa.

Unità produttiva – Precisazioni.
L’INPS chiarisce che, nel caso di cantieri edilizi ed affini, compresa l’impiantistica industriale, in sede di iscrizione del cantiere unità produttiva, l’impresa dovrà autocertificare che, per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto della durata di almeno un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo.

Lavoratori che nel corso dello stesso mese prestano attività lavorativa presso più unità produttive.
Nel caso prospettato, il datore di lavoro deve valorizzare, nel flusso UniEmens riferito al mese considerato, l’unità produttiva presso la quale il lavoratore ha prestato attività per un periodo temporalmente più lungo.
In caso di periodi di eguale durata, dovrà essere valorizzata l’ultima unità produttiva presso la quale il lavoratore ha prestato attività lavorativa in ordine cronologico.

Termine di presentazione della comunicazione di apertura di nuova unità produttiva.
La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura della stessa, avvalendosi dell’apposita procedura telematica che l’Istituto provvede a descrivere, nuovamente, nel testo del provvedimento.
La circolare sottolinea, nuovamente, che non è possibile presentare domande di CIG per unità produttive non ancora registrate in anagrafica aziende.
L’INPS ammette, però, la possibilità di un’iscrizione con una retroattività anteriore al mese, su istanza della singola impresa, inviata attraverso il cassetto bidirezionale, recante, in allegato, ogni documentazione utile a motivare i presupposti giuridico-operativi sui quali si fonda la richiesta retrodatazione. In tal caso, le Sedi restano libere di accogliere, o meno, discrezionalmente, la richiesta se del caso anche previ opportuni interventi ispettivi.

Conguaglio nella denuncia UniEmens – Termine di decadenza.
La circolare ripercorre la norma del Decreto legislativo n. 148/2015 secondo cui il conguaglio delle integrazioni deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Una volta maturato il termine di decadenza, l’impresa non potrà più conguagliare le integrazioni salariali anticipate né attraverso il normale UniEmens né attraverso appositi flussi regolarizzativi.

Contribuzione addizionale – Decorrenza delle nuove aliquote.
La circolare, dopo una illustrazione del dato testuale dell’art. 5 del Decreto legislativo n. 148/2015, che modifica l’assetto e la misura della contribuzione addizionale, afferma che la nuova misura di tale contributo si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del suddetto decreto, anche se l’istanza medesima avesse ad oggetto eventi antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data.
Sono, ovviamente, fatti salvi, e per essi, quindi, continua ad applicarsi la previgente normativa, i casi di CIGS individuati dal Ministero del Lavoro nella circolare 30 del 9 novembre 2015, riportati nel testo del provvedimento che qui si commenta.

Variazione della misura dell’aliquota del contributo addizionale.
Anche ai fini del superamento delle 52 o delle 104 settimane, che determina l’incremento delle aliquote del contributo di cui trattasi, l’INPS conferma che vanno computati i trattamenti di integrazione salariale per quali sia stata presentata domanda a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data.
Qualora il superamento dei limiti di durata, in corrispondenza dei quali scatta l’incremento delle aliquote contributive addizionali, si verificasse nel corso del mese, l’impresa è tenuta al versamento della maggiore aliquota a partire del mese successivo a quello di avvenuto superamento dei limiti.

Casi di esclusione del contributo addizionale.
Vengono confermati i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale, indicati dal Ministero del Lavoro, e di seguito riportati:
a) per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili;
b) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale;
c) dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all’art.7, co. 10-ter, del D.L. n. 148/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/93;
d) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

Momento impositivo del contributo addizionale.
Stante il mutato regime normativo, l’Istituto individua il momento impositivo della contribuzione addizionale assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, a seguito dell’autorizzato intervento di CIG, e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens.
Di conseguenza, l’obbligo del pagamento del contributo addizionale è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie.
Nello specifico, nell’ambito del flusso UniEmens del periodo di paga successivo alla data di autorizzazione, l’impresa è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale per il mese di rilascio di tale autorizzazione, anche quello riferito ai mesi pregressi, ossia riferiti al periodo intercorrente fra la data di reale inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello del predetto rilascio, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.
A partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione – ovviamente – l’impresa è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.
Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento CIG o successivamente, l’impresa è, invece, tenuta a versare, nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione, l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato.

Calcolo del contributo addizionale.
Il Decreto legislativo n. 148/2015 ha modificato la base di calcolo del contributo addizionale, assumendo come riferimento la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
La retribuzione globale – base di calcolo sia dell’importo dell’integrazione salariale sia della misura del contributo addizionale – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, quali la 13^ e la 14^ mensilità aggiuntiva ed altre, eventuali, gratificazioni annuali e periodiche.
Per la determinazione della retribuzione globale, l’Istituto ha rilasciato un apposito algoritmo che distingue sia la tipologia di rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale) sia quella retributiva (retribuzione mensilizzata giornaliera ovvero oraria) e che contempla anche l’ipotesi dell’assunzione o cessazione ovvero cambio di qualifica in corso del mese.
Per l’illustrazione nel dettaglio del funzionamento del suddetto algoritmo, si rimanda al testo della circolare, che non necessita di commenti al riguardo.

TFR e CIGS per crisi e/o riorganizzazione aziendale.
L’INPS ricorda come il Decreto legislativo n. 148/2015 abbia abrogato l’art. 2, secondo comma, della legge n. 464/1972. Tale norma prevedeva che, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende potessero richiedere alla Cassa Integrazione Guadagni il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto riferite agli interessati, limitatamente a quanto maturato durante il predetto periodo.
Consegue all’abrogazione della richiamata disposizione che, nella vigenza della nuova normativa, le quote di trattamento di fine rapporto restano a carico del datore di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro interessati – che abbiano richiesto trattamenti di integrazione salariale straordinari, per le causali d’intervento di cui all’art. 21, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 148/2015 – non hanno più diritto alla restituzione delle suddette quote di TFR.
Anche in questo caso, l’INPS richiama la circolare del Ministero del Lavoro 9 novembre 2015, n.30, integrata dalla successiva nota del 21 dicembre 2015, nella quale è stato chiarito i casi in cui continua ad applicarsi la previgente disciplina, che di seguito si riassumono:
-1- domande presentate entro il 23 settembre 2015;
-2- domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione per i quali la domanda di concessione per primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015;
-3- domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015, relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.

TFR e CIGS per contratti di solidarietà.
L’INPS conferma che le quote di TFR maturate in relazione a contratti di solidarietà soggetti alla previgente disciplina continueranno ad essere gestite secondo le istruzioni fornite con il messaggio n. 18092/2013; di conseguenza le predette quote dovranno essere recuperate entro 12 mesi dalla conclusione del periodo di vigenza del contratto, utilizzando le modalità già conosciute.

CIGO/CIGS con ticket. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale. Estensione anche alla CIGS del sistema del ticket.
La circolare si chiude con una lunga e dettagliata illustrazione delle nuove modalità di esposizione in UniEmens dei dati riferiti ai trattamenti di integrazione salariale concessi, nonché dei relativi codici di nuova istituzione.
Salvo che non sia diversamente previsto in singole ipotesi, il nuovo sistema di gestione della Cassa entrerà a regime a decorrere dal secondo mese successivo a quella di emanazione della circolare 9/2017.
Al riguardo, si evidenzia come, con la medesima decorrenza, anche agli eventi relativi alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sarà estesa il sistema del ticket.
Pertanto, in relazione agli eventi di CIGS che inizieranno durante il mese di marzo 2017, le imprese saranno tenute ad utilizzare esclusivamente il sistema di CIGS con ticket.

Regolarizzazione del versamento del contributo addizionale.
Le imprese tenute al versamento del contributo addizionale devono provvedere ad effettuare gli adempimenti informativi riferiti ai periodi pregressi nell’ambito del flusso UniEmens relativo al secondo mese successivo all’emanazione della circolare, ossia marzo 2017.
Il pagamento del contributo addizionale per i periodi pregressi deve, invece, avvenire, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, cioè entro il 16 aprile 2017.

Adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici CIG impropri.
Per le imprese che avessero operato le operazioni di conguaglio e di pagamento del contributo addizionale prima dell’emanazione delle istruzioni tecniche contenute nella circolare che qui si commenta, l’INPS preannuncia un’operazione di due diligence finalizzata all’adeguamento dei flussi UniEmens con modalità automatizzata, laddove possibile.

Il Servizio sindacale del Collegio resta, ovviamente, a disposizione delle imprese sia per ogni ulteriore approfondimento si rendesse necessario sia per il supporto nella gestione di eventuali situazioni particolari.

 

 


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