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24.07.2017 - tributi

SISMABONUS – ON-LINE LA GUIDA DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Guida pratica, faq e documentazione tecnica sul Sismabonus per la sicurezza antisisimica di abitazioni ed edifici produttivi disponibili sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT).
Come noto, si tratta della detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), prorogata per 5 anni (2017-2021) dalla legge di Bilancio 2017 [1].
La detrazione, da ripartire in 5 anni, viene riconosciuta in percentuale pari al:
► 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali,
► 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe,
►75% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe,
► 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi,
► 85% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi.
In ogni caso, il Sismabonus non è cumulabile con agevolazioni spettanti per le medesime finalità, sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
La Guida on-line, pubblicata sul sito del MIT www.mit.gov.it/comunicazione/news/casa-sicura e disponibile anche nella sezione “modulistica” sul sito www.ancebrescia.it, ricorda anche la possibilità, in caso di interventi condominiali, di effettuare la cessione del credito d’imposta (come modalità alternativa rispetto alla fruizione della detrazione) alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
In ogni caso, si è ancora in attesa dell’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà stabilire le modalità attuative della cessione del credito.
Sul medesimo sito del MIT viene riportato un collegamento alla “Classificazione sismica 2015 per Comune”, che consente di individuare in quale zona di rischio sismico si trovi il Comune di interesse, nonché la documentazione che i tecnici devono utilizzare per attestare la classe di rischio sismico dell’immobile [2].
Inoltre, la Guida è corredata da alcune Faq esplicative, relative alle modalità applicative dell’agevolazione, che richiamano, altresì, la Guida dell’Agenzia delle Entrate «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (aggiornata al mese di febbraio 2017) che, come noto, contiene anche una parte relativa al Sismabonus [3].
Sul tema, si ricorda che, come fortemente auspicato dall’ANCE, il beneficio è stato esteso agli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica.
La disposizione è stata inserita nella Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”).
Si tratta di una importante misura, che consente l’avvio di processi più ampi di rigenerazione urbana con la realizzazione di edifici di nuova costruzione, in linea con gli attuali standard sismici e energetici e con le previsioni del Sismabonus (miglioramento di una o due classe sismiche rispetto all’edificio originario).
Con tale proposta, in particolare, si intendono favorire le operazioni di acquisto di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione destinati alla successiva demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente (ove le norme urbanistiche lo consentano) e il successivo trasferimento delle singole abitazioni, prevedendo il riconoscimento di una detrazione pari al 75%, ovvero all’85% del prezzo di vendita (fino ad un importo massimo di 96.000 euro) per gli acquirenti delle suddette unità.
In particolare, per i trasferimenti delle singole unità immobiliari, effettuati entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori, viene prevista l’applicazione della detrazione (pari al 75%, ovvero all’85%) in capo all’acquirente, da recuperare in 5 quote annuali in sede di dichiarazione dei redditi, ferma restando la possibilità di optare per la cessione del credito di imposta.
Anche se la disposizione si applica limitatamente alla cessione di unità immobiliari localizzate nella zona a rischio sismico 1, appare importante per il settore delle costruzioni, in quanto favorisce gli interventi più strutturali che consentono di realizzare l’obiettivo di riqualificazione integrale del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza sismica degli edifici.
L’ANCE non mancherà di intraprendere le più opportune iniziative per estendere tali benefici fiscali a tutto il territorio nazionale [4].

Note:
[1] Cfr. art.1, co. co.2, lett.c, nn.2-3 e co.3, legge 232/2016. In particolare, la legge di Bilancio interviene sull’art.16, co. da1-bis a 1-sexies, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, che disciplina l’agevolazione.
[2] Cfr. D.M. 7 marzo 2017 n.65.
[3] Cfr. “Ristrutturazioni edilizie e bonus mobili – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate”.
[4] Cfr. Decreto Legge 50/2017 (cd. Manovra correttiva).

 

 


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