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25.01.2017 - lavoro

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO IN CASO DI TRASFERTA – CONFERMATA LA POSIZIONE ANCE SULLA NATURA DELLE SOMME CORRISPOSTE

L’art. 8 del Contratto collettivo provinciale di Brescia prevede che, nel caso in cui l’operaio sia comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è assunto e situato oltre i 2 Km dal confine del Comune di assunzione, lo stesso ha diritto a percepire le diarie di seguito riportate:

Distanza Diaria
Fino a 15 km 10%
Da km 15,01 a km 35 15%
Da km 35,01 a km 50 20%
Oltre i km 50 25%

Le diarie sono da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell’art. 24 del Contratto collettivo nazionale.
La disciplina contrattuale riconosce all’operaio, in aggiunta alle diarie suddette, l’eventuale rimborso delle spese di viaggio direttamente sostenute dal lavoratore. Inoltre, viene previsto che le diarie stesse non siano dovute nel caso in cui:
– il lavoro si svolga nel Comune di residenza del lavoratore o di sua abituale dimora. Ovvero
– quando egli venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti un effettivo vantaggio da valutare valutando congiuntamente le distanze, le caratteristiche della viabilità e la possibilità per il dipendente di usufruire dei servizi pubblici.
ANCE ha sempre sostenuto che le trasferte contrattuali, ossia quelle per le quali vengano erogate le indennità o le diarie previste dai contratti collettivi provinciali e nel rispetto dei requisiti posti dagli stessi contratti, fossero da assoggettare al trattamento fiscale e contributivo contenuto nel comma 5 dell’art. 51, del TUIR.
In pratica, secondo ANCE, tali diarie concorrono alla formazione del reddito – e sono, quindi, imponibili – solo per la parte eccedente i 46,48 euro al giorno, se la trasferta si svolge in Italia, e i 77,47 euro, se essa si svolge all’estero.
Questa impostazione non è sempre stata pacificamente accolta dalla giurisprudenza. Infatti, in alcune sentenze, i giudici di legittimità hanno statuito che le diarie in parola erano imponibili ai fini contributivi e fiscali, nella misura del 50% dell’importo erogato a prescindere dalle soglie di esenzione sopra richiamate. In particolare, secondo tale orientamento giurisprudenziale, alle suddette diarie deve essere applicato il regime impositivo previsto dall’art. 51, comma 6, del TUIR.
A fronte dell’incertezza interpretativa, ANCE, da subito, ha ritenuto che, l’unica soluzione della questione avrebbe dovuto passare dall’emanazione di una norma legislativa, che rinforzasse con un atto avente forza di legge gli indirizzi amministrativi nel tempo diramati dal Ministero del Lavoro e dall’INPS.
L’attività posta in essere da ANCE ha portato a un intervento del legislatore che, di recente, ha avvalorato la posizione dell’Associazione.
Infatti, nell’ambito dell’iter di conversione del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016, è stata introdotta ed approvata una norma interpretativa, contenuta nell’art. Art. 7 quinquies del citato Decreto, avente, quindi, effetto retroattivo, secondo la quale sono da considerarsi trasfertisti i lavoratori per i quali sono contestualmente presenti le seguenti condizioni:
1. mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
2. svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Di conseguenza, qualora non si sia in presenza anche solo di una delle tre suddette condizioni, il lavoratore non può ritenersi un trasfertista e, come sostenuto da ANCE, allo stesso andrà applicato il regime fiscale e contributivo della trasferta, sopra brevemente richiamato.
Superfluo sottolineare l’importanza che, per poter certamente rientrare nel regime della trasferta, le Imprese associate applichino la disciplina contrattuale sopra riportata.

Il Servizio Sindacale del Collegio resta a disposizione per ogni approfondimento si rendesse necessario.

 


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