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01.10.2018 - lavoro

AVVENUTA CONVERSIONE DEL C.D. “DECRETO DIGNITA’” – PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO – INDICAZIONI ANCE

A fronte della conversione in legge del Decreto n. 87/2018, c.d. Decreto Dignità, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, ANCE ha provveduto ad aggiornare la scheda di sintesi delle novità introdotte in materia di lavoro, diramata alle Imprese associate con nostra circolare del 18 luglio scorso.
In attesa di una disamina più approfondita del testo, anche alla luce delle prime interpretazioni dello stesso da parte del Ministero del Lavoro e dell’INPS, riteniamo opportuno sin d’ora evidenziare i punti principali di intervento durante la fase di conversione in legge del Decreto.

Disciplina tempo determinato
Nell’impianto normativo è stato inserito un periodo transitorio in forza del quale le nuove disposizioni si applicano ai soli contratti stipulati dall’entrata in vigore della norma, ossia dal 14 luglio 2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

Esonero contributivo
Al fine di rendere più conveniente la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, viene introdotto un esonero del 50% dei contributivi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, a favore dei datori di lavoro che assumano, negli anni 2019 e 2020, lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni e che non siano mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
L’agevolazione spetterà nel limite massimo di 3000 euro all’anno per tre anni. Le modalità di fruizione dell’incentivo vengono demandate a un apposito decreto, da emanarsi da parte dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia.

Incremento offerta conciliazione in caso di licenziamento
Già nel suo testo originario, il Decreto aveva innalzato le mensilità da riconoscere al lavoratore titolare di un rapporto a tutele crescenti (ossia assunto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015) in caso di licenziamento illegittimo: il numero minimo di tali mensilità è stato, infatti, portato a 6, mentre il massimo è stato elevato a 36 (in precedenza, il minimo era 4 e il massimo 24 mensilità).
In sede di conversione è stato innalzato anche il valore dell’offerta di conciliazione prevista sempre a favore del lavoratore titolare di un rapporto a tutele crescenti. Per effetto della modifica normativa, l’offerta conciliativa non dovrà essere inferiore a 3 e superiore a 27 mensilità (rispetto alle precedenti 2 e 18 mensilità).
Il testo della nuova scheda di illustrazione del contenuto del Decreto di cui trattasi, aggiornata rispetto alle modifiche introdotte dalla fase di conversione, nonché il testo del Decreto sono reperibili sul sito www.ancebrescia.it oppure contattando il Servizio sindacale dell’Associazione.


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