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29.03.2018 - tributi

“BONUS ALBERGHI” – CLICK DAY PER L’INVIO DELLE DOMANDE

Le domande per ottenere il credito di imposta c.d. “Bonus alberghi” a favore delle strutture alberghiere, per le spese relative agli interventi effettuati nel 2017, devono essere inviate per via telematica esclusivamente dalle ore 10:00 del 26 Febbraio alle ore 16:00 del 27 Febbraio 2018.
Queste, alcune delle indicazioni fornite dal MibACT [1] in merito ai tempi e modalità per la presentazione delle domande per accedere al cd. “bonus alberghi”.
Tali richieste, come anticipato dal Decreto interministeriale n. 598 del 20 dicembre 2017, che ha fissato le modalità applicative per l’attribuzione del beneficio fiscale, devono, infatti, pervenire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in modalità telematica.
Si ricorda che il c.d. “Bonus alberghi” è stato introdotto dall’art. 10, del DL 83/2014 (cd. “Decreto Cultura”), convertito, con modificazioni dalla legge 106/2014 e consiste in un credito di imposta pari, originariamente, al 30% delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro, solo per il triennio 2014-2016, riconosciuto alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture interventi di recupero e riqualificazione [2] delle proprie strutture.
Tale agevolazione è stata modificata dall’art. 1, co. 4-7, della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017).
Con tale intervento:
■ è stato confermato il bonus anche per il 2017 e il 2018;
■ è stato operato un rifinanziamento del bonus di 240 milioni di euro (60 milioni di euro per il 2018, 120 milioni di euro per il 2019 e 60 milioni di euro nell’anno 2020);
■ è stato potenziato il credito di imposta dal 30% al 65% a condizione che gli interventi effettuati abbiano anche le finalità di riqualificazione energetica e antisismica e fino all’esaurimento dei nuovi fondi per esso stanziati;
■ è stata introdotta una nuova modalità di fruizione del bonus da ripartirsi in 2 quote annuali di pari importo;
■ sono state ammesse all’agevolazione anche le strutture che svolgono attività agrituristica.
L’ultima legge di Bilancio 2018, (legge n.205/17) è nuovamente intervenuta sulla misura estendendola anche agli stabilimenti termali per le spese di realizzazione delle piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Da ultimo, il Decreto Interministeriale n. 598 del 20 dicembre 2017 ha recepito le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 e, tra l’altro, ha fornito le disposizioni applicative per ottenere il riconoscimento del credito di imposta.

Soggetti e interventi ammessi al beneficio [3]
In merito ai soggetti ammessi al beneficio, il Decreto ha precisato che si tratta delle:
■ Strutture alberghiere, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere (di numero non inferiore a 7) situate in uno o più edifici. Rientrano le seguenti tipologie: villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
■ Strutture agrituristiche ai sensi dell’art.2 della legge 96/2006 e delle pertinenti leggi regionali: “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (di cui all’art.2135 cc), anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.

Interventi agevolati
Il Decreto, inoltre, ha dettagliato gli interventi ammessi al beneficio, e rientranti nelle seguenti categorie:
■ manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 – cd. “Testo unico dell’edilizia”);
■ incremento dell’efficienza energetica;
■ eliminazione delle barriere architettoniche;
■ adozione di misure antisismiche (ai sensi dell’art.16-bis, co.1, lett. i) del D.P.R. 917/1986) con particolare riguardo all’adozione di opere per la messa in sicurezza statica;
■ l’acquisto di componenti di arredo e mobili destinati esclusivamente alle strutture ricettive oggetto del provvedimento.

Riconoscimento e utilizzo del credito
Nel decreto, tra l’altro, viene precisato che il credito di imposta:
■ è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante Modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
■ non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP;
■ non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette [4] (art. 109 del TUIR).
■ termini e modalità di presentazione delle domande
In merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande, nel Decreto viene precisato che le imprese interessate devono procedere secondo modalità telematiche dal 1 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello dell’effettuazione delle spese.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve esser specificato:
■ il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese eleggibili secondo le indicazioni del decreto[5];
■ l’attestazione di effettività delle spese sostenute da un soggetto tra quelli indicati dal decreto[6];
■ il credito d’imposta spettante;
■ gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti in ragione delle singole tipologie di interventi.
A pena di inammissibilità, alla domanda va allegata la seguente documentazione:
■dichiarazione dell’imprenditore che elenca i lavori effettuati;
■ attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese;
■ estremi dei titoli abilitativi acquisiti per tipologia di intervento;
■ dichiarazione relativa ad altri aiuti de minimis eventualmente fruiti.

Istruzioni del MiBACT
Di recente sono state sono state Pubblicate sul sito del MiBACTl e modalità telematiche di presentazione delle domande e, a tal riguardo, è stato chiarito che:
■ L’istanza deve essere presentata esclusivamente online insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il Portale dei Procedimenti;
■ Il legale rappresentante dell’impresa non ancora iscritto deve registrarsi sul Portale dei Procedimenti;
■ La compilazione deve essere effettuata esclusivamente dalle ore 10:00 del 25 Gennaio – alle ore 16:00 del 19 febbraio 2018;
■ Le domande possono essere inviate esclusivamente dalle ore 10:00 del 26 Febbraio – alle ore 16:00 del 27 Febbraio 2018.

Note:
[1] Cfr. Il link http://www.turismo.beniculturali.it/news/tax-credit-riqualificazione-compilazione-istanze-click-day/
[2] Ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 – cd. “Testo unico dell’edilizia”;
[3] Si ricorda che l’art.1, co.17-18 della legge n.205/17 (Bilancio 2018) ha esteso il beneficio agli stabilimenti termali anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
[4] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[5] Cfr. art. 4 del DM n.598 del 20 dicembre 2017.
[6] L’attestazione deve essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale, dal revisore legale iscritto nel registro dei revisori, da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti, o nell’albo dei periti commerciali, o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

 


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