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08.03.2018 - tributi

BONUS MOBILI 2018 – NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet, nella pagina dedicata, la Guida «Bonus mobili ed elettrodomestici» (gennaio 2018), a seguito della proroga operata dalla recente legge di Bilancio 2018.
Di recente, infatti, la legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato per tutto il 2018 il c.d. bonus mobili, ovvero la detrazione IRPEF del 50% delle spese complessivamente sostenute sino al 31 dicembre 2018 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+ (A per i forni), destinati ad arredare le abitazioni ristrutturate.
Anche per il 2018 il bonus viene riconosciuto ai soggetti che hanno avviato – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – interventi, agevolati con il “bonus edilizia” [1], sull’abitazione cui sono destinati i mobili.
Si ricorda, a tal proposito, che l’ultima legge di Bilancio, ha prorogato al 2018 anche il bonus edilizia nella forma potenziata che consiste in una detrazione IRPEF del 50% per le spese di ristrutturazione sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro.
Non cambiano i presupposti necessari per poter usufruire del bonus mobili, ed in particolare, la sua connessione con il “bonus edilizia”, per cui resta indispensabile che i beni mobili o i grandi elettrodomestici vengano acquistati al fine di arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia per la quale sia stata utilizzata la relativa agevolazione.
In particolare, riguardo ai termini che devono intercorrere tra l’acquisto dei mobili e i lavori di ristrutturazione viene precisato che è possibile usufruire dell’agevolazione:
► per gli acquisti effettuati nel 2018 solo se i lavori di ristrutturazione sono stati avviati dopo il 1 gennaio 2017;
► per gli acquisti effettuati nel 2017 solo se i lavori di ristrutturazione sono stati avviato dopo il 1 gennaio 2016;
► per acquisti compresi tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, solo se le spese per i lavori di recupero sono state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella dell’acquisto dei beni, circostanza che può essere comprovata da eventuali abilitazioni, ove necessarie, oppure attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il bonus è riconosciuto anche ai singoli condòmini, ciascuno per la propria quota, quando l’acquisto dei mobili è connesso a lavori di ristrutturazione delle parti condominiali, e i beni acquistati sono destinati ad arredare tali spazi.
La Guida, inoltre, elenca sia gli interventi edilizi necessari per avere la detrazione sia, a titolo esemplificativo, i beni mobili e i grandi elettrodomestici inclusi nell’agevolazione (viene escluso, ad esempio, l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e complementi d’arredo).
Tra i lavori di ristrutturazione rientrano:
► manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
► ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
► restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
► manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Nessun cambiamento neppure per quanto riguarda l’importo detraibile. A prescindere dall’ammontare delle spese sostenute per la ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro riferito complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto dei mobili e da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo. Tale limite riguarda la singola unità immobiliare comprensiva di pertinenze o la parte comune dell’edificio, per cui il contribuente che effettui interventi riferiti a più immobili avrà diritto al bonus più volte.
In merito all’importo detraibile viene precisato, inoltre, che:
► per gli acquisti effettuati nel 2017 e riferiti a interventi di ristrutturazione iniziati nel 2016 (anche se proseguiti nel 2017), l’importo massimo di 10.000 euro va considerato al netto delle spese sostenute nel 2016 e per le quali si è già fruito del bonus;
► per gli acquisti effettuati nel 2018 e riferiti a lavori iniziati nel 2017 e proseguiti nel 2018, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2017 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.
L’Ade ricorda, inoltre, che al fine di usufruire della detrazione è necessario pagare gli acquisti con carta di credito o debito o con bonifico, e che la data di pagamento necessaria per determinare la data dell’acquisto dei beni è individuata nel giorno di utilizzo della carta e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

Note:
[1] L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). A regime si tratta di una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. L’agevolazione, in questa forma, è stata oggetto di successive proroghe, inclusa quella operata dall’ultima legge di Bilancio n. 205/17.

 


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