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Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
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26.10.2018 - lavoro

INPS – NOTE DI RETTIFICA – MANCATO VERSAMENTO DEL CD. ‘CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO’ – CONTATTI FRA ANCE ED ISTITUTO – ULTERIORI CHIARIMENTI – MESSAGGIO 24 OTTOBRE 2018, N. 3933

Ci riferiamo alla nostra circolare del 4 ottobre u.s., con cui abbiamo segnalato come l’Istituto stesse emettendo note di rettifica nei confronti di imprese del comparto edile, alle quali contestava il mancato versamento del contributo di licenziamento pur trattandosi, nella maggior parte dei casi, di licenziamenti motivati da “fine cantiere o fine fase lavorativa”.
Nella circolare si dava altresì conto dei contatti fra ANCE e la Direzione Centrale INPS, stante l’esistenza, in realtà, nella normativa sul punto, di un esonero strutturale dal versamento del predetto contributo nei casi di licenziamenti per fine cantiere o fine fase lavorativa in edilizia.
Anche a seguito dei suddetti contatti, l’Istituto è tornato sulla materia per fornire, con il messaggio qui in commento, alcuni importanti chiarimenti in merito al c.d. “contributo di licenziamento”, disciplinato dall’articolo 2, co. 31 della L. n. 92/12.
L’Istituto ha approfondito, in particolare, le condizioni di esonero, per le imprese edili, dall’obbligo di versamento del contributo previsto, a carico del datore di lavoro, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel contempo, l’INPS ha individuato la documentazione ritenuta idonea a comprovare il completamento delle attività e la chiusura del cantiere quale causale della predetta interruzione.
Al riguardo, quindi, per dimostrare la sussistenza delle condizioni di esonero, alle aziende edili è sufficiente produrre, anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale:
– la lettera di assunzione contenente l’indicazione relativa al cantiere e la mansione per la quale il lavoratore è stato assunto;
– la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore; diversamente, in mancanza della consegna a mano, le aziende devono esibire copia della raccomandata.
Va positivamente segnalata, al riguardo, la puntualizzazione contenuta nel messaggio, secondo cui l’Istituto previdenziale ritiene non ostativa al riconoscimento dell’esonero di cui trattasi l’indicazione, nella lettera di licenziamento, di un cantiere diverso rispetto a quello indicato nella lettera di assunzione.
Il messaggio si conclude affermando che, a seguito della presentazione della suddetta documentazione, le Sedi dovranno provvedere a chiudere positivamente il controllo evitando l’emissione della diffida. Per le diffide eventualmente già emesse, invece, la presentazione della documentazione richiesta, comporterà l’interruzione delle operazioni di recupero del credito.

 

Allegato:
Contributo_licenziamento_-_Allegato

 

 

 

 

 


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