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04.12.2018 - lavoro

INAIL – PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE – RIVALUTAZIONE DAL 1° LUGLIO 2018 – CIRCOLARE 25 OTTOBRE 2018, N. 40

L’Inail, con circolare 25 ottobre 2018, n. 40, a seguito della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo pari a 1,10% registrata dall’Istat per l’anno 2018, ha comunicato la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale.

Inail – Circolare 25 ottobre 2018, n. 40
Oggetto: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018.
[omissis]
Premessa
Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.
Secondo quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Per gli anni 2016 e 2017 non è intervenuta la variazione retributiva minima fissata dal citato articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, pertanto i decreti Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 luglio 2016 e 19 luglio 2017 hanno confermato, a decorrere dal 1° luglio 2016 e dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale – nel settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi – approvati dai precedenti decreti ministeriali del 15 giugno 2015 con decorrenza 1° luglio 2015.
Per l’anno 2018 l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a 1,10%, che comporta la necessità di adeguare le prestazioni in questione.
Con determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n. 253, è stata di conseguenza approvata la proposta di rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.
Tale determina è stata approvata con i quattro decreti ministeriali del 19 luglio 2018, citati nel quadro normativo, relativi, rispettivamente, al settore industriale, compreso il settore marittimo, al settore agricolo, ai medici radiologi e ai tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2018.
Con la presente circolare vengono illustrati, come negli anni passati, i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.
1. Liquidazione delle prestazioni
1.1. Rendite per inabilità permanente
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 77,97.
Retribuzione annua minima: euro 16.373,70
Retribuzione annua massima: euro 30.408,30
[omissis]
1.2. Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industriale e agricolo l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.160,00.
[omissis]
2. Riliquidazione delle prestazioni in corso
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate ha provveduto direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale, secondo i seguenti criteri:
2.1 Rendite per inabilità permanente:
• settore industriale
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
Per l’anno 2016 e precedenti: 1,0110
Per l’anno 2017 e I semestre 2018: 1,0000
[omissis]
2.2. Integrazione rendita
Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2017 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.
2.3. Assegno per assistenza personale continuativa
L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro 539,09.
2.4. Assegni continuativi mensili
Gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

INABILITÀ (%) SETTORE INDUSTRIALE
Da 50 a 59 Euro 302,49
Da 60 a 79 Euro 424,40
Da 80 a 89 Euro 787,97
Da 90 a 100 Euro 1.213,97
100 + a.p.c. Euro 1.753,77

3. Indirizzi operativi alle Sedi locali ai fini della riliquidazione
Le Sedi locali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:
a) rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata;
b) eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti, elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2018, dovranno essere adeguati alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi al 1° luglio 2018;
c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (cod. 2-3).
In occasione della rivalutazione con decorrenza dal 1° luglio 2018 per i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per l’organizzazione digitale ha provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite.
3.1 Rivalutazione prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore
Con effetto dall’anno 2006 è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari37 (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore.
Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2018, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali, in caso contrario verranno azzerate nel prossimo rateo di dicembre 2018.
3.2 Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e indagine anagrafica
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.
Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
3.3 Azione di surroga e regresso – aggiornamento valori capitali delle rendite.
Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali – in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso – sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1° luglio 2018.
Le Sedi locali procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2018.
Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.
4. Rivalutazione degli importi per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018.
La rivalutazione degli importi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e del relativo decreto ministeriale di attuazione del 25 settembre 2000, sarà disciplinata con apposita circolare a seguito del decreto ministeriale 19 luglio 2018 che ha approvato la determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n. 254.


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