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02.08.2018 - lavoro

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – RIVALUTAZIONE SANZIONI CONCERNENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA – DECRETO DIRETTORIALE 6 GIUGNO 2018, N. 12 – LETTERA CIRCOLARE 22 GIUGNO 2018, N. 314

La Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2018 ha reso noto che in data 6 giugno 2018, con decreto del Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi all’art. 306, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stata fissata la misura della rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza.
Le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo unico sicurezza, nonché da atti aventi forza di legge, sono conseguentemente rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%.
L’INL ha successivamente emanato la lettera circolare prot. 314 del 22 giugno 2018 con le indicazioni operative per il proprio personale ispettivo.
In particolare, l’Ispettorato ha specificato che l’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.
L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9% e, pertanto, non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.
Viene altresì precisato che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.


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