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29.03.2018 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – CIGS – PROSECUZIONE PROGRAMMI PER RIORGANIZZAZIONE E CRISI AZIENDALE – CIRCOLARE 7 FEBBRAIO 2018, N. 2

Con circolare 7 febbraio 2018, n. 2, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative riguardanti i criteri per l’approvazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/15, dei programmi di proroga dei periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.
Tale trattamento, introdotto dall’art. 1, co. 133, della L. n. 205/17 (Legge di Bilancio 2018), può essere riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019), esclusivamente alle imprese con un organico superiore a 100 unità, aventi rilevante interesse strategico per l’economia regionale in cui insistono le proprie unità produttive, ed interessate da esuberi significativi nel contesto territoriale in cui operano.
Per l’accesso a tali periodi di proroga, anche con soluzione di continuità, le imprese devono aver già ottenuto l’autorizzazione a un trattamento straordinario, ancora in corso o concluso nell’anno 2017, per riorganizzazione o crisi aziendale.
La prosecuzione del programma di CIGS è subordinata alla stipula di un accordo in sede governativa in cui, alla presenza delle Regioni, convocate per la certificazione dei programmi riguardanti le politiche attive e per il riconoscimento della rilevanza economica ed occupazionale dell’azienda, deve essere quantificato l’onere finanziario stimato per far fronte alle sospensioni o riduzioni di orario dell’attività.
Per la proroga, possibile fino ad un massimo di 12 mesi, di una CIGS per riorganizzazione, oltre alla presentazione di un piano di gestione occupazionale, deve essere presentato un programma contenente l’indicazione degli investimenti/interventi “complessi”, nonché dei piani di recupero e riqualificazione occupazionale che non sia stato possibile attuare nell’ambito del precedente programma di riorganizzazione.
Per la proroga, possibile fino ad un massimo di 6 mesi, di una CIGS per crisi aziendale, deve, invece, essere presentato, oltre al piano di gestione occupazionale con una specifica indicazione delle azioni di politica attiva, un programma contenente un piano di risanamento “complesso” che non sia stato possibile attuare nel corso del precedente programma di crisi aziendale.
La nota ministeriale conclude ricordando che, per accedere a tali programmi di proroga di CIGS, deve essere presentata, tramite l’applicativo Cigsonline, un’apposita istanza, a cui deve essere allegate le relazioni attestanti il possesso dei requisiti suddetti.
Le istanze, che non sono soggette ai limiti procedimentali previsti dall’art 25 del D.Lgs. n. 148/15, saranno istruite seguendo l’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Ministero del Lavoro – Circolare 7 febbraio 2018, n. 2
Oggetto: applicazione dell’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dall’articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano
1. Premessa e quadro normativo
2. Oggetto
3. Condizioni per l’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale
3.1 Prosecuzione di un programma di riorganizzazione
3.2 Prosecuzione di un programma di crisi aziendale
4. Modalità per la presentazione dell’istanza
5. Risorse finanziarie e monitoraggio

1. Premessa e quadro normativo
Con l’articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stato introdotto 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015 rubricato “Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale”.
Il citato articolo 22-bis, al comma 1, dispone che “per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può essere concessa la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all’articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all’articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite di durata di dodici mesi di cui all’articolo 22, comma 2”.
Il successivo comma 2 dell’articolo 22-bis in esame prevede che “ai fini dell’ammissione all’intervento di cui al comma 1, l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni”. Acquisito il parere dell’ufficio legislativo nota prot. n. 895, del 5 febbraio 2018, si forniscono di seguito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla nuova disposizione normativa.

2. Oggetto
Le imprese con un organico superiore alle 100 unità, che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa – con la presenza della Regione o delle Regioni interessate – riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia delle regioni in cui insistono le unità produttive, tali che presentino esuberi significativi nel contesto territoriale di riferimento e il cui piano industriale di risanamento sia stato approvato quale programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2 ovvero di cui all’articolo 21, comma 3, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, possono accedere, nel limite delle risorse finanziarie stanziate per ciascun anno 2018 e 2019, rispettivamente, ad un ulteriore intervento di integrazione salariale pari a 12 mesi o 6 mesi qualora presentino le condizioni indicate nei successivi articoli.

3. Condizioni per l’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal sopra citato articolo 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015 è da intendersi quale prosecuzione – anche con soluzione di continuità – di un trattamento di CIGS già riconosciuto all’impresa richiedente sia esso in corso ovvero pur se conclusosi nel corso dell’anno 2017, continua sul piano dell’implementazione delle azioni di risanamento.
Preliminarmente alla presentazione dell’istanza è necessaria la stipula di apposito accordo da sottoscrivere in sede Ministeriale presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. All’accordo è richiesta la presenza della regione o delle regioni coinvolte, ai fini della certificazione dell’impegno della programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero, nonché per il riconoscimento della particolare rilevanza economica ed occupazionale dell’impresa interessata.
In sede di accordo ministeriale, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dalla norma in esame, deve essere quantificato l’onere finanziario dell’intervento di CIGS, sulla base delle modalità di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa concordate dalle parti.

3.1. Prosecuzione di un programma di riorganizzazione
Il trattamento di integrazione salariale straordinario è prorogabile, sino al limite di 12 mesi, nel limite delle risorse finanziare disponibili per ciascun anno 2018 e 2019, qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti:
a) investimenti complessi che non sono attuabili nel corso del programma già approvato ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, nei limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del medesimo decreto;
b) piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane coinvolte dalle sospensioni e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale sopra citato;
c) un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali con l’indicazione di specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione o le regioni interessate, nel caso in cui le imprese richiedenti abbiano unità produttive coinvolte site in due o più regioni.

3.2. Prosecuzione di un programma di crisi aziendale
Il trattamento di integrazione salariale straordinario è prorogabile, sino al limite di 6 mesi, qualora il programma di crisi aziendale presenti:
a) un piano di risanamento con interventi correttivi complessi, volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale, non attuabili nel corso del programma già approvato ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, nei limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22 del medesimo decreto;
b) un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali con l’indicazione di specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione o le regioni interessate, nel caso in cui le imprese richiedenti abbiano unità produttive coinvolte site in due o più regioni.

4. Modalità per la presentazione dell’istanza
La domanda di autorizzazione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica, sull’applicativo di cigsonline.
Trattandosi di un intervento in deroga ai principi generali, garantito da un accordo governativo con la partecipazione della regione o delle regioni coinvolte, in assenza di specifica previsione normativa, al fine di garantire stabilità al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nei piani di cui al precedente art.3, punti 3.1 e 3.2, nonché la continuazione aziendale, a tali fattispecie non si applicano le disposizioni procedimentali di cui all’articolo 25 del D.Lgs. n. 148/2015.
Alla domanda deve essere allegata, oltre che l’accordo governativo, una relazione che attesti la presenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3.1 e 3.2.
Le istanze sono istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio ed entro i limiti delle risorse finanziare assegnate per ciascun anno di riferimento.

5. Risorse finanziarie e monitoraggio
Gli interventi di cui alla presente circolare possono essere concessi entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2018 e 2019.
Le risorse finanziarie sono stanziate sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto dei predetti limiti annuali, fermo restando il limite complessivo dei 100 milioni di euro per ciascun anno 2018 e 2019, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede al monitoraggio della spesa effettivamente sostenuta.
I dati di monitoraggio sono trasmessi dall’INPS, con cadenza mensile, alla Direzione Generale ammortizzatori sociali e formazione e alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite complessivo di spesa individuato per ciascun anno, l’INPS ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 


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