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08.05.2018 - lavori pubblici

PER IL COSTO DELLA MANODOPERA LE TABELLE MINISTERIALI SERVONO DA RIFERIMENTO MENTRE SONO INDEROGABILI I MINIMI SALARIALI PREVISTI DA LEGGI O DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1) Consiglio di Stato sez. III 12/3/2018 n. 1574
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), al comma 4 dell’art. 30 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), precisa che “4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.
La ratio di detta disposizione – che, inserita tra le norme di principio, assume un’importanza ancora più evidente – è garantire, con la generalizzata applicazione dei contratti collettivi, che il personale impiegato sia adeguatamente tutelato e percepisca una retribuzione proporzionata rispetto all’attività in concreto svolta.

2) TAR Piemonte sez. I 20/3/2018 n. 327
Il Collegio ritiene che nell’ambito di una gara indetta per l’affidamento di un contratto pubblico la riduzione del costo del lavoro che taluni soggetti, come le società cooperative, possano procurarsi attraverso la implementazione di meccanismi di natura pattizia simili a quelli sopra esaminati, e segnatamente attraverso la rinuncia, da parte delle maestranze, ad una parte del trattamento economico che loro spetterebbe in base alla contrattazione collettiva, non può e non deve essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione della congruità della offerta economica presentata da tali soggetti e/o del costo del lavoro indicato ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. L.vo 50/2016: ciò per la ragione che si determina a favore di essi un vantaggio che deve considerarsi lesivo della par condicio nella misura in cui non è espressione di uno “sforzo imprenditoriale”, e quindi, di una “sana competizione”, e che può anche configurarsi come una forma di abuso del diritto Ai fini di che trattasi, pertanto, le stazioni appaltanti debbono determinare il costo del lavoro esposto dalle società cooperative, per l’attività prestata dai lavoratori soci e non soci, in applicazione integrale dei diritti riconosciuti dalla contrattazione collettiva di riferimento, e ciò al fine di ristabilire un corretto confronto concorrenziale rispetto agli altri operatori le cui maestranze non possano/vogliano rinunciare a determinate provvidenze.
. . . omissis …
8. Con ordinanza cautelare n. 300 del 15 luglio 2017 il Collegio ha sospeso gli atti impugnati ed ha ordinato alla Stazione Appaltante di riaprire il procedimento di verifica, rilevando che: a) il costo orario del personale, sul quale si era fondata l’offerta economica dell’aggiudicatario, teneva conto dei risparmi di spesa derivanti dalla applicazione del Regolamento interno della società Coop., il quale Regolamento non riconosce ai soci lavoratori i permessi di studio, i permessi elettorali e le festività; b) che un simile trattamento economico, di matrice prettamente negoziale e non legale, ove pure legittimo dal punto di vista meramente gius-lavoristico, non sembrava potersi riconoscere tale anche ai fini della formulazione di una offerta economica nell’ambito di una gara indetta per l’affidamento di un appalto pubblico, ciò comportando un evidente vantaggio per tutti quegli enti che, appunto in forza di strumenti meramente negoziali e non già in diretta applicazione di una norma cogente, generale ed astratta, sostengono costi aziendali di mano d’opera significativamente inferiori alla generalità delle imprese che partecipano al mercato delle commesse pubbliche, alterando in tal modo la par condicio che deve sussistere tra tutti i partecipanti ad una gara; c) che pertanto il costo del lavoro della Cooperativa avrebbe dovuto essere verificato applicando integralmente ai soci lavoratori dipendenti dalla stessa il contratto collettivo di categoria di riferimento, e dunque considerando l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore la retribuzione anche relativamente ai giorni di assenza dovuti a permessi di studio, elettorali ed ai giorni delle festività; d) che, inoltre, il costo orario della mano d’opera è stato determinato dalla Cooperativa tenendo conto anche della “morbilità storica” dei propri dipendenti, senza considerare che tale dato storico non può essere applicato ai dipendenti dell’attuale gestore destinati ad essere riassorbiti: con riferimento al personale oggetto di riassorbimento, pertanto, l’offerta avrebbe dovuto tenere conto della di loro specifica “mobilità storica” ovvero, non constando tale dato, avrebbe dovuto semplicemente considerare le ore medie annue di assenza per malattia stimate nelle tabelle ministeriali.
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