Print Friendly, PDF & Email
null
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
01.06.2018 - ambiente

PROSSIME SCADENZE IN MATERIA AMBIENTALE (MUD, SISTRI E ALBO GESTORI AMBIENTALI)

Dichiarazione ambientale – MUD
Le imprese obbligate hanno tempo fino al 30 aprile per presentare la dichiarazione ambientale annuale MUD (si veda in merito quanto già comunicato con l’apposita circolare).
Al riguardo, si ricorda che sono tenuti a presentare tale dichiarazione:
► le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
► le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
► chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
► le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
► i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
► le imprese e gli enti, con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività di potabilizzazione acque.
Sono, invece, esclusi dall’obbligo del MUD i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di attività di demolizione e costruzione. Tale esclusione, peraltro, si applica non solo ai rifiuti non pericolosi individuati nel Capitolo CER 17, ma anche a quelli appartenenti a capitoli diversi, purché non pericolosi e derivanti dall’attività di costruzione, come ad esempio i rifiuti da imballaggio.

Contributo SISTRI
Entro il 30 aprile deve essere versato anche il contributo per il Sistri da parte delle imprese obbligate. Al riguardo, si ricorda che fino alla piena operatività del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, le sanzioni per la mancata corresponsione del contributo sono ridotte del 50%.
Il mancato pagamento del contributo annuale SISTRI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro (per gli anni 2016, 2017 e 2018 la sanzione è ridotta del 50%.

Albo Gestori – Versamento diritti annuali entro il 30 Aprile 2018
I gestori di rifiuti devono versare entro il 30 aprile 2018 i diritti annuali di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Gli importi dei diritti annuali d’iscrizione 2018 non sono variati rispetto allo scorso anno.
Per coloro che effettuano il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi iscritti in categoria 2-bis (art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/06) la scadenza per il pagamento dei diritti annuali è sempre il 30 aprile 2018 e l’importo da versare è pari a 50,00 euro.
Il pagamento del diritto annuale relativo all’anno 2018 deve essere versato a favore della sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la sede della CCIAA di Milano, in via Meravigli 9/A.
Il pagamento dei diritti annuali deve essere eseguito solo in modalità telematica. Per effettuare il pagamento dei diritti annuali, si deve accedere nella area riservata tramite il sito http://www.albonazionalegestoriambientali.it.
Le modalità previste per provvedere al pagamento sono le seguenti:
– carta di credito su circuito Visa / MasterCard senza alcuna commissione aggiuntiva;
– TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto;
– MAV elettronico bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (esclusi Poste Italiane e Banco Posta).
In caso di problemi di accesso all’area riservata e criticità/anomalie con i pagamenti oppure in caso di pagamenti già effettuati con altre modalità non ufficiali (a mezzo bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario), le imprese possono rivolgersi direttamente all’Albo Gestori Ambientali al seguente indirizzo email: diritti.albogestori@mi.camcom.it.
Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell’iscrizione all’Albo, che permane fino a quando non venga effettuato tale pagamento (ai sensi dell’art.24, comma 7, del D.M. 120/2014). Durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa. Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d’ufficio senza ulteriori comunicazioni (art. 20, comma 1, lettera f), del D.M. 120/2014).


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941