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06.11.2018 - lavori pubblici

SOCCORSO ISTRUTTORIO – PROROGA DEI TERMINI PER INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE SOLO IN VIA ECCEZIONALE

Con il parere n. 751/2018, Anac – risolvendo ogni dubbio in proposito – afferma che il termine per integrare eventuali carenze della documentazione di gara, purché non si tratti di elementi che riguardano l’offerta tecnico/economica, deve essere inteso come perentorio e l’appaltatore non può pretendere una proroga se non oggettivamente motivata da difficoltà imprevedibili.
Rivolgendosi all’ ANAC, un appaltatore aveva evidenziato di essere stato escluso da una procedura d’ appalto per non aver provveduto, nel termine richiesto dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio, a integrare la documentazione che attestava il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto. L’Anac ha affrontato la tematica chiarendo anche alcuni concetti sui quali l’interpretazione, da parte dei vari responsabili unici delle stazioni appaltanti, risulta laboriosa.
In primo luogo, viene fatta la distinzione tra servizi analoghi e servizi specifici. Nel momento in cui la stazione appaltante esige un fatturato minimo con riferimento a servizi come quelli oggetto dell’appalto, non vi è alcun margine di discrezionalità. E su questo tema, si legge nel parere, la giurisprudenza ha chiarito che, se il bando richiede come requisito di partecipazione un fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti e inerenti l’oggetto dell’ appalto, «è necessario che le precedenti esperienze del concorrente riguardino servizi propri dello specifico settore cui attiene l’ oggetto dell’ appalto, secondo un criterio di analogia ed inerenza che non richiede l’ esatta coincidenza dei servizi con quelli nominalmente richiamati negli atti della specifica procedura concorsuale (Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2098)».
Altro chiarimento ha riguardato l’esatta configurazione giuridica delle referenze bancarie. Le referenze bancarie, secondo l’ Authority, altro non sono che lettere di “affidabilità” con le quali gli istituti di credito attestano «di intrattenere rapporti di affidamento bancario con un operatore economico, sono infatti finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente e consistono in un’ attestazione dell’ idoneità dell’ impresa sotto il profilo delle risorse disponibili a far fronte agli impegni che conseguirebbero dall’ aggiudicazione dell’ appalto, ma non sono idonee a comprovarne il fatturato specifico».
Pertanto, come nel caso di specie, in presenza di dubbi è corretto il comportamento del Rup che richiede altra documentazione per dimostrare il fatturato richiesto come condizione per poter essere ammessi in gara.
Infine, viene affrontato l’aspetto sulla natura del termine concesso per le integrazioni/correzioni della documentazione di gara. La nuova norma (articolo 83, comma 9, del codice) conferma che l’appaltatore deve adempiere alle richieste entro un termine non superiore a 10 giorni. Secondo l’Anac, questo termine non può essere interpretato in modo discrezionale in quanto costituisce un vincolo perentorio senza possibilità di proroghe o differimenti se non in presenza di specifiche ed oggettive ragioni che non siano imputabili al soggetto interessato. In particolare, nel parere si legge che «la possibilità di concedere una proroga è riconosciuta nei casi di obiettiva impossibilità o difficoltà dovute a cause “esterne”, indipendenti dalla volontà del concorrente». Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornitura e l’appaltatore non ha neppure «dato atto del tempestivo impegno per adeguarsi alla richiesta, avendo inviato l’istanza di proroga a ridosso della scadenza prefissata». Né può essere accettata una tesi di irragionevolezza del tempo assegnato per la regolarizzazione, tenuto conto della tipologia dei documenti mancanti (che richiedono il semplice reperimento di dati su contratti svolti) e non particolare impegno. La sottolineatura dell’Anac introduce, quindi, anche l’esigenza che nell’ambito della stessa stazione appaltante i vari responsabili adottino un comportamento uniforme evitando quindi – laddove non sia oggettivamente necessario – la concessione di termini diversi e/o addirittura ammettendo proroghe non fondate su circostanza peculiari adeguatamente motivate.


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