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01.03.2019 - lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE – TRATTAMENTO FISCALE DELL’UTILIZZO CUMULATO DEI BUONI PASTO – PRINCIPIO DI DIRITTO N. 6 DEL 12 FEBBRAIO 2019

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dell’utilizzo cumulato dei buoni pasto, oltre il limite di otto.
In particolare, l’Agenzia precisa che Il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto ministeriale 7 giugno 2017 n. 122, non incide, ai fini IRPEF, sul limite di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, fissato in 5,29 euro, elevati a 7 euro giornalieri nel caso di buoni pasto elettronici, previsto dall’articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR.
La circolare precisa che la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dal citato articolo 51 a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto alla verifica di detti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati.

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019
OGGETTO: Articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR, art. 4, comma 1 lett. d D.M. 122 del 7 giugno 2017. Trattamento fiscale dell’utilizzo cumulato dei buoni oltre il limite di otto.

Il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto ministeriale 7 giugno 2017 n. 122, non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente – rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici – previsti dall’articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR.
Invero, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dal citato articolo 51 a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Il datore di lavoro sarà tenuto di conseguenza alla verifica di detti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati.

 

 


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