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23.02.2019 - urbanistica

ALCUNE SENTENZE DI INTERESSE PER IL SETTORE EDILE

Si riassumono le ultime sentenze del Consiglio di Stato in merito ad abusi edilizi, distanze legali, ordine di demolizione.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza del 6 febbraio 2019, n. 902
La sentenza sottolinea come sia necessario il permesso di costruire tutte le volte in cui venga in rilievo un intervento il quale, per dimensioni, altezza e conformazione, risulti incidere in modo significativo sul prospetto e sulla sagoma della costruzione sulla quale la canna fumaria è installata. L’intervento di mera sostituzione di una canna fumaria con le stesse dimensioni e identica localizzazione rispetto alla precedente, va considerato di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza del 4 febbraio 2019, n. 836
Le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine sono volte a regolare i rapporti di vicinato, per evitare la formazione di intercapedini dannose e sono volte a soddisfare esigenze di carattere generale. Tra queste esigenze rientra la tutela dell’assetto urbanistico, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza del 30 gennaio 2019, n. 737
L’onere della prova in ordine all’ultimazione delle opere abusive in data utile per fruire del condono edilizio spetta al privato richiedente, poiché solo l’interessato può fornire elementi idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza del 4 febbraio 2019, n. 858
La sentenza sottolinea come, il giudizio di difformità dell’intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato, che costituisce il presupposto dell’irrogazione delle sanzioni, non è connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto. Pertanto, non potendo ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, che il tempo non può mai legittimare, l’ordine di demolizione di opere abusive non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.

 

 


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