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01.02.2019 - urbanistica

ALCUNE SENTENZE DI INTERESSE PER IL SETTORE EDILE

Si riassumono le ultime sentenze del Consiglio di Stato in merito ad abusi edilizi e concessioni in sanatoria.

Consiglio di stato, sezione VI, sentenza del 18 gennaio 2019, n. 470
La sentenza sottolinea come l’amministrazione non sia tenuta a dettare o suggerire prescrizioni che rendano l’intervento coerente con i valori paesaggistici, in quanto la mancata valutazione circa la possibilità di opere di adeguamento o modifica della costruzione abusiva non inficia la validità del diniego. In particolare, l’Amministrazione in sede di insindacabile giudizio di compatibilità ha escluso la compatibilità in toto e, per questo motivo, non era affatto tenuta a dettare prescrizioni idonee a rendere l’intervento coerente con i valori paesaggistici.

Consiglio di stato, sezione VI, sentenza del 14 gennaio 2019 n. 325
In materia edilizia non è ammissibile il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi, atteso che tale condizione contrasta con gli elementi essenziali della sanatoria, tra cui la doppia conformità dell’opera eseguita, al momento della sua realizzazione ed al momento della presentazione della domanda.

Consiglio di stato, sez. VI, sentenza del 14 gennaio 2019 n. 323
La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici “et similia”. La sentenza definisce che la qualifica di pertinenza urbanistica non è applicabile a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa. Sono definite in questo modo opere per cui non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

Consiglio di stato, sez. VI, sentenza del 14 gennaio 2019, n. 317
Quando le opere di ristrutturazione edilizia consistono in interventi che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con modifiche del volume o dei prospetti, nonché interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario il permesso di costruire.

Consiglio di stato, sez. VI, sentenza dell’11 dicembre 2018, n. 6983
Il Consiglio di Stato ha ribadito come deve trovare applicazione il principio in forza del quale l’ordine di demolizione – nel caso di una costruzione abusiva risalente nel tempo e qualora vi sia il legittimo affidamento sulla permanenza dell’opera ingenerato dal comportamento tenuto dall’amministrazione o dal rilascio di un titolo atipico – necessita di una ponderata motivazione. Tale motivazione deve dare conto dell’interesse del titolare del bene alla sua conservazione ed utilizzazione con quello dell’amministrazione al ripristino dell’assetto del territorio compromesso dalla permanenza dell’abuso.

 

 


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