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30.08.2019 - lavoro

ANPAL – REGOLE RELATIVE ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE – CIRCOLARE 23 LUGLIO 2019, N. 1

L’art.4, comma 15-quater, della legge n. 26/2019 prevede che “… si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917”

L’ANPAL, con la circolare in commento, ha fornito l’interpretazione amministrativa concernente l’applicazione della norma sopra riportata, con cui il legislatore ha precisato i requisiti dello stato di disoccupazione.
Al riguardo, l’Agenzia ricorda come. ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, siano considerati disoccupati coloro che, privi di impiego, dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.
Più precisamente, pertanto, per effetto del combinato disposto delle due normative citate, sono da considerarsi “in disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
– sono lavoratori il cui reddito da lavoro, dipendente o autonomo, corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Allo stato, il reddito di cui trattasi non deve essere superiore a euro 8.145,00 annui, se riferito a lavoro dipendente o assimilato, ed a euro 4.800,00, se derivante da lavoro autonomo.
Pertanto, i soggetti che presentano i requisiti sopra descritti sono in stato di disoccupazione e possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato (sia ai fini dell’accesso che del mantenimento dello stato di disoccupazione).
Al riguardo, la circolare specifica che, laddove il lavoratore disoccupato, come sopra definito, intraprenda una nuova attività lavorativa, la valutazione circa il rispetto dei limiti di reddito va effettuata in termini prospettici, avuto riguardo all’idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato a produrre, nell’anno, un reddito superiore alla soglia suddetta.
Infine, l’Agenzia sottolinea come il lavoratore, qualora instauri un nuovo rapporto di lavoro, che non consenta la conservazione dello stato di disoccupazione, possa chiedere la sospensione del predetto stato solo se la nuova attività derivi da un rapporto di natura esclusivamente subordinata di durata non superiore a 180 giorni (6 mesi).
Tale limite temporale è, peraltro, correlato a ciascun singolo rapporto instaurato e, quindi, inizia a decorrere nuovamente in caso di successione di distinti rapporti.

 

Allegato: ANPAL Disoccupazione – Allegato

 

 

 

 


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