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10.01.2019 - lavori pubblici

CRITERI AMBIENTALI MINIMI NEI BANDI DI GARA – AGGIORNAMENTI

Il Ministero dell’Ambiente ha aggiornato lo scorso 15 novembre le risposte (le cosiddette “faq”) in tema di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici relativamente al decreto ministeriale dell’11 ottobre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017 n. 259) circa i criteri ambientali per nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzione di edifici pubblici. L’aggiornamento, di seguito descritto, riguarda gli impianti di riscaldamento e condizionamento, le sostanze pericolose e i serramenti.

Impianti di riscaldamento e condizionamento
Uno de quesiti riguarda gli impianti di riscaldamento e, segnalando in particolare che nel testo dei criteri ambientali minimi per l’edilizia si fa riferimento a due decisioni Ecolabel non più in vigore. Nel quesito si chiede pertanto «come ci si deve comportare rispetto alla verifica del criterio che richiede che “Il progettista deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o equivalente”».
«I criteri ecologici stabiliti dalle due decisioni 742 del 2007 e 314 del 2014 citate al comma 2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento del Decreto 11 ottobre 2017, non più in vigore rispettivamente dal 31 dicembre 2016 e dal 28 maggio 2018 – risponde il ministero dell’Ambiente – vengono attualmente superati e sostituiti dai requisiti minimi previsti dai regolamenti di eco progettazione ed etichettatura energetica vigenti per le pompe di calore e gli altri sistemi di riscaldamento che sono quindi, ai fini della verifica della rispondenza al requisito, l’unico riferimento normativo valido». Nell’ultima parte della risposta il ministero lascia pensare che sia alle viste un restyling degli stessi Ca, quando dice che «Nell’ambito della prossima revisione del testo dei Cam sarà predisposta una modifica di tale criterio».
Sostanze pericolose
Aggiornamenti operativi anche in tema di sostanze pericolose, dove il ministero dell’ambiente pubblica due chiarimenti in risposta ad altrettanti quesiti.
Nella prima domanda «si chiede se al punto 3, “Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo”, si intenda escludere le singole sostanze a prescindere dalla concentrazione nella miscela oppure se ci si riferisca alla sostanza solo se in concentrazione superiore a quanto previsto dal Clp per la classificazione delle miscele».
«No – rispondono i tecnici dell’Ambiente – non si intende escludere le singole sostanze. In questo contesto per “Sostanze” si intende riferirsi alle sostanze che siano presenti in concentrazione tale da comportare la classificazione di una miscela ai sensi del Reg. (Ce) n.1272/2008 (Clp) e s.m.i. secondo una delle indicazioni di pericolo elencate di seguito nel criterio».
Nel secondo quesito si se segnala che nel Cam edilizia si specifica che «nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (Ce) n.1272/2008 (Clp)». E si chiede come mai le successive «frasi di rischio» riportate nei Cam edilizia «non sono tutte quelle pericolose previste dal regolamento». A questa domanda il ministero risponde che «è stata fatta una scelta tra tutte le frasi di rischio riportando solo quelle ritenute più critiche ai fini del documento Cam».

Decaduti i Cam per i serramenti
Infine, il ministero dell’Ambiente, precisa che «i Cam serramenti non sono più in vigore essendo stati sostituiti dai Cam edilizia fin dalla edizione del gennaio 2017 (vedi decreto 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”)».


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