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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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12.04.2019 - tributi

ECOBONUS O SUPERAMMORTAMENTO NEGATI PER I “BENI MERCE” DELLE IMPRESE – LA STRUMENTALITÀ DEL BENE È CONDIZIONE NECESSARIA

Il requisito della “strumentalità” del bene rispetto all’attività esercitata dall’impresa è condizione necessaria per fruire dell’Ecobonus, nel caso in cui vengano effettuati lavori di risparmio energetico, e del Superammortamento, in caso di acquisto di beni strumentali materiali nuovi. Sono, pertanto, esclusi i beni locati in quanto oggetto dell’attività d’impresa.
È quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.95 del 2 aprile 2019 resa a una società esercente attività di locazione immobiliare che, nel 2017, aveva installato, su uno dei propri beni aziendali, un impianto di pannelli solari per la produzione di energia elettrica. La società istante intendeva fruire di entrambe le agevolazioni: il Superammortamento in capo alla società, e l’Ecobonus in capo ai soci.
Sul punto l’Agenzia risponde negativamente con riguardo ad entrambe le ipotesi. In particolare, per quanto concerne l’Ecobonus [1] richiama la Risoluzione 303/E/2008 e la Risoluzione 340/E/2008.
In entrambi i documenti, infatti, era stato chiarito che la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è, di per sé, finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l’attribuzione di un beneficio che, per un’interpretazione sistematica è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi. Tale interpretazione, esclude quelle imprese “che ne fanno commercio” come è nel caso della società esercente l’attività di pura locazione per la quale gli immobili sui quali sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata.
Nel caso di specie, poi, si evidenzia che, con particolare riguardo all’installazione di pannelli solari, la normativa in tema di Ecobonus [2] riconosce la detrazione solo per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali.
Con riguardo, infine, al Superammortamento [3] l’Agenzia richiama la Circolare 4/E/2017 in cui si precisa che i beni oggetto di investimento agevolato devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria, devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. In sostanza l’esclusione dai benefici fiscali dei beni locati, vale anche ai fini del Superammortamento.

Note:
[1] Cfr. Art. 14, DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 90.
[2] Ai sensi dell’art.1, co.346, Legge 296/2006.
[3] Il “Superammortamento” è stato introdotto dalla legge n. 208/2015 (Bilancio 2016) e prevedeva, per gli acquisti di “beni materiali strumentali nuovi” effettuati entro il 31 dicembre 2016, la possibilità per l’imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorarne il costo di acquisizione del 40% ai fini delle imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. L’agevolazione, prorogata nel 2017 e nel 2018 (al 130%), non è stata prorogata per il 2019.

 

 


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