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22.11.2019 - tributi

ECOBONUS -RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ESEGUITO DA UNA SOCIETÀ SU UN EDIFICIO CONCESSO IN LOCAZIONE – LA CASSAZIONE CONFERMA IL BENEFICIO

(Cassazione n.29164/2019)
Nuova conferma della Cassazione sull’applicabilità dell’Ecobonus per un intervento di riqualificazione energetica eseguito da una società su un edificio concesso in locazione.
Lo ribadisce la Suprema Corte nella sentenza 12 novembre 2019 n.29164, avente ad oggetto l’applicabilità della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (oggi 65%) [1], nell’ipotesi di un intervento eseguito da una società su un immobile concesso in locazione.
Viene, così, ulteriormente rafforzata l’interpretazione dei giudici di legittimità a favore del riconoscimento del beneficio per tutti i soggetti titolari di attività d’impresa (ivi comprese le società che locano a terzi gli immobili), in linea con quanto sostenuto dall’ANCE fin dall’introduzione dell’Ecobonus.
Ancora una volta, la pronuncia viene fondata sia sulla norma istitutiva della detrazione (art.1, co.344-349, della legge 296/2006), sia sulle relative disposizioni attuative (D.M. 19 febbraio 2007), il cui significato non lascia spazio a limitazioni di tipo soggettivo od oggettivo.
Come noto, dal punto di vista soggettivo, in base all’art.2 del citato D.M. attuativo, il beneficio spetta a:

■ persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art. 5 del TUIR [2], ossia società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art.2, co.1, lett. a, del D.M. 19 febbraio 2007);

■ soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art.2, co.1, lett. b, del D.M. 19 febbraio 2007).

A seguito di un restrittivo orientamento dell’Agenzia delle Entrate, per tali soggetti la detrazione è stata riconosciuta solo sugli interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Sono stati, pertanto, esclusi da tale beneficio fiscale gli immobili locati a terzi da parte delle imprese, sia strumentali che abitativi, nel presupposto che l’agevolazione sarebbe riferibile esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi (cfr. la R.M. 340/E/2008).
Allo stesso modo, l’applicabilità dell’Ecobonus è stata esclusa anche in relazione agli immobili “merce” (beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa) di imprese esercenti attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare, tenuto conto che tali immobili rappresenterebbero l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali (cfr. la R.M. 303/E/2008) [3].
Con riferimento all’esclusione dal beneficio per gli immobili locati a terzi, l’ANCE ha da sempre espresso perplessità, presso le competenti Sedi istituzionali, ribadendo in questi anni che né la norma istitutiva della detrazione (legge 296/2006), né le relative disposizioni attuative (D.M. 19 febbraio 2007) pongono alcun vincolo, in capo ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in ordine alla necessità di utilizzo diretto dell’immobile su cui eseguire gli interventi agevolati.
Sul tema, in conformità con quanto sostenuto anche dall’ANCE, la giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato il proprio orientamento, volto ad ammettere la spettanza del beneficio nell’ipotesi di un intervento eseguito da una società su un immobile concesso in locazione a terzi.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.29164/2019[4], ribadisce l’applicabilità dell’Ecobonus, riaffermando il seguente principio di diritto:
«Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all’artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi».
Ancora una volta, quindi, vengono disconosciute le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate (espresse anche nella citata R.M. 340/E/2008), relative alla circostanza che l’agevolazione non possa riguardare gli interventi eseguiti su beni “oggetto dell’attività” (e quindi non strumentali, come nell’ipotesi di locazione).
In sostanza, secondo la Cassazione, l’intera disciplina agevolativa non contiene alcuna limitazione, «né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus a “persone fisiche”, “non titolari di reddito d’impresa”, titolari di “reddito d’impresa”, incluse ovviamente le società), alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta».
Alla luce delle molteplici sentenze in materia, l’ANCE auspica, ora, che l’Agenzia delle Entrate riveda il proprio orientamento, e pervenga ad una pronuncia ufficiale diretta ad ammettere espressamente l’applicabilità dell’Ecobonus per gli immobili delle società locati a terzi.
In tal senso, l’ANCE ha già provveduto, anche di recente, a trasmettere all’Agenzia delle Entrate una formale richiesta di consulenza giuridica volta ad ottenere un ripensamento dell’Amministrazione finanziaria sul tema, tenuto, altresì, conto che sinora il contenzioso, per la stessa, è risultato infruttuoso.
Per completezza, si ricorda che, accogliendo la tesi dell’ANCE, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’applicabilità dell’ulteriore detrazione, denominata “Sismabonus” (per l’adeguamento antisismico degli edifici) anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società e destinati alla locazione (cfr. la R.M. 22/E del 12 marzo 2018).

Note:
[1] Cfr. art.1, co.344-349, della legge 296/2006 (legge Finanziaria 2007), ed art.1, co.14, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.
[2] D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
[3] Cfr. ANCE “Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici – Esclusione degli immobili merce” – ID n.1330 del 17 luglio 2008.
[4] Si precisa che, sul medesimo tema, la Cassazione aveva già riconosciuto l’operatività del beneficio anche nelle sentenze nn.9956/2018, 9209/2018, 23507/2018 e 14121/2017.

 

 


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