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22.01.2019 - lavoro

INAIL – DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER L’AUTOLIQUIDAZIONE 2019 – PRIME INDICAZIONI – RIDUZIONE DEL PREMIO PER IL SETTORE EDILE – SOPPRESSIONE DAL 2019 – CIRCOLARE 11 GENNAIO 2019, N. 1

Con la circolare in commento, l’INAIL, nel riportare le indicazioni relative al differimento dei termini dell’autoliquidazione 2018/2019, recepisce, per il settore edile, l’abrogazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1126 della Legge di Bilancio 2019, della riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2 della L. n. 341/95 e s.m.i..
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2019 la riduzione in questione non potrà più essere applicata ai premi assicurativi, ferma restando la possibilità di utilizzare la misura agevolativa pari all’11,50%, già fissata dal decreto ministeriale del 4 ottobre scorso, in fase di regolazione del premio 2018.
A tal fine, segnaliamo che gli interessati sono tenuti a trasmettere entro il 16 maggio 2019, via PEC, alla Sede Inail competente, l’apposito modello “Autocertificazione per sconto settore edile”, riguardante l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
Nel contempo, resta ferma l’applicazione dell’art. 29 della suddetta legge al settore edile per quanto concerne la contribuzione previdenziale.

INAIL, Circolare 11 gennaio 2019, n. 1

Premessa
La legge di bilancio 2019, tra le altre misure di interesse per l’Istituto, ha previsto le necessarie coperture finanziarie per consentire la revisione delle Tariffe dei premi Inail oggetto dell’applicazione della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nell’ambito delle predette coperture sono già in corso le procedure per l’adozione dei provvedimenti relativi alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività di cui 1 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 31 dicembre 2018, n.302 – Supplemento Ordinario n. 62. 2 al decreto ministeriale 12 dicembre 2000, ai premi speciali unitari per l’assicurazione degli artigiani e alle Tariffe del settore marittimo.

Differimento dei termini dell’autoliquidazione e scadenza rate
L’articolo 1, comma 1125, della citata legge di bilancio ha disposto che per consentire l’applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall’articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all’articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all’articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno. Pertanto, per l’autoliquidazione 2018/2019:

  1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è differito al 31 marzo 2019. Le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili nel “Fascicolo aziende” ai soggetti assicuranti entro il 31 marzo 2019 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” e per il settore navigazione “Visualizzazione elementi di calcolo”;
  2. il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite i servizi “Alpi online”, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle imprese artigiane, è differito al 16 maggio 2019;
  3. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019;
  4. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è differito al 16 maggio 2019.

In caso di pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell’articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, il premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019, pertanto si avrà: · 1° rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi; 2 Stabilito dal decreto ministeriale 9 febbraio 2015, illustrato nella circolare Inail 25 febbraio 2015, n. 33. 3 Articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999.

  • 2° rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019 con maggiorazione degli interessi;
  • 3° rata: 18 novembre 2019 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.

Contributi associativi
Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall’Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Le convenzioni in atto stabiliscono, infatti, che l’Inail provvede all’esazione del contributo abbinandolo all’ordinaria riscossione dei premi assicurativi. Il pagamento del primo acconto dell’anno 2019 alle associazioni titolari di convenzione sarà effettuato nel mese di luglio 2019, anziché entro il mese di maggio.

Termini di pagamento non differiti
Si fa presente che il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione, vale a dire i premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore marittimo. Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall’Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che per l’anno in corso è pari al 15,24%, come stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2018. Al riguardo, si precisa che, esclusivamente per tali polizze, ai soli fini dell’applicabilità della riduzione del premio ai sensi della legge citata nel primo biennio di attività, continua a essere disponibile il servizio online OT20. Con successive note operative saranno fornite istruzioni per la presentazione e la definizione delle domande di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nel primo biennio di attività.

Riduzione per il settore edile. Termine per l’autocertificazione
L’articolo 1, comma 1126, della legge di bilancio 2019, ha soppresso le parole e all’INAIL dall’articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modifiche. A seguito di tale modifica dal 1° gennaio 2019 la riduzione in questione non si applica più ai premi assicurativi. La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc online). La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec alla Sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.

omissis

Guida all’autoliquidazione
La Guida sarà pubblicata successivamente all’emanazione dei decreti ministeriali di approvazione delle nuove tariffe.

 


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