Print Friendly, PDF & Email
Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
08.03.2019 - lavoro

INAIL – IMPRESE CON CESSAZIONE ATTIVITA’ NEI MESI DI DICEMBRE 2018 OVVERO DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE NEL 2018 O NEL 2019 – NOTA 22 FEBBRAIO 2019, N. 2836

L’INAIL, con la nota in commento, ha fornito precisazioni in merito ai termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 per le imprese con cessazione attività rispettivamente a dicembre 2018 e a gennaio e febbraio 2019.
In particolare, le imprese che hanno cessato l’attività negli ultimi mesi del 2018, devono effettuare l’autoliquidazione in base ai tassi già comunicati per l’anno da ultimo citato, nulla dovendo, per evidenti motivi, a titolo di premio anticipato per il 2019.
In questo caso, la presentazione della dichiarazione delle masse salariali corrisposte, nel 2018, fino alla data di cessazione dell’attività deve essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio.
Per quanto riguarda le imprese che hanno cessato l’attività nei mesi di gennaio o febbraio 2019, le stesse dovranno calcolare la regolazione per l’anno 2018 applicando alle retribuzioni corrisposte nel medesimo anno i tassi già comunicati e, inoltre, devono anche calcolare il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’Inail entro il 31 marzo 2019.
In questo secondo caso, la presentazione della dichiarazione delle masse salariali corrisposte nei mesi del 2019 caratterizzati dalla presenza di attività aziendale deve avvenire entro il 16.5.2019.
Entro lo stesso termine va inviata l’eventuale comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, che consente in particolare ai soggetti che hanno cessato o cesseranno l’attività nei primi mesi del 2019 di determinare il premio anticipato per il 2019 sul minore importo presunto.

INAIL – Nota 22 febbraio 2019, n. 2836
A seguito di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1125, della legge 145/2018, con la circolare 1/2019 sono state fornite prime indicazioni in relazione ai termini dell’autoliquidazione 2019.
In particolare è stato comunicato il differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 del termine per la comunicazione delle basi di calcolo di cui all’articolo 28, comma 3, DPR 1124/1965 nonché il differimento al 16 maggio 2019 dei termini previsti dall’articolo 28, comma 4, primo periodo, e comma 6 nonché dell’articolo 44, comma 2, dello stesso DPR, riguardanti la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018, il versamento dei premi di autoliquidazione e la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte.
Di seguito si forniscono ulteriori precisazioni in merito ai termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 per le imprese con cessazione attività rispettivamente a dicembre 2018 e a gennaio e febbraio 2019.

Termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni per le imprese che hanno cessato l’attività a dicembre 2018
Le imprese che hanno cessato l’attività a dicembre 2018, così come, del resto, quelle che hanno cessato l’attività nei mesi precedenti a dicembre 2018, devono effettuare l’autoliquidazione in base ai tassi già comunicati per il 2018, non essendo dovuto il premio anticipato per il 2019.
Il termine entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 fino alla data di cessazione è quello stabilito dall’articolo 28, comma 4, secondo periodo, del DPR 1124/1965, secondo cui la comunicazione dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte deve essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio.
Come specificato nella circolare 1/2012 le retribuzioni in questione devono essere comunicate compilando l’apposito modello 1031 pubblicato in www.inail.it (atti e documenti, moduli e modelli, assicurazione, premio assicurativo, Mod 1031) e trasmesse via PEC alla sede Inail competente.

Termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni per le imprese che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019
Questi datori di lavoro non solo devono calcolare la regolazione per l’anno 2018 applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2018 i tassi già comunicati per tale anno, ma devono anche calcolare il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’Inail entro il 31 marzo 2019.
Per queste imprese il termine per la presentazione delle dichiarazioni 2018 è stato differito dall’articolo 1, comma 1125, della legge 145/2018, al 16 maggio 2019 così come il termine per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, che consente in particolare ai soggetti che hanno cessato o cesseranno l’attività nei primi mesi del 2019 di determinare il premio anticipato per il 2019 sul minore importo presunto.
Una volta determinate la regolazione 2018 sulla base dei tassi già comunicati per detto anno (entro dicembre del 2017) e la rata di premio anticipata 2019 in base ai tassi e alle basi di calcolo che saranno comunicati per tale anno entro il 31 marzo 2019, le imprese potranno determinare la regolazione 2019 applicando tali ultimi tassi alle retribuzioni corrisposte nel 2019 fino alla data di cessazione dell’attività.

Ne consegue che il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettive corrisposte nel 2019 per le imprese che hanno cessato l’attività a gennaio o febbraio 2019 non può avere scadenza antecedente a quella prevista per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettive erogate nel 2018.
Nei casi predetti, non è applicabile la disposizione di cui all’articolo 28, comma 4, secondo periodo, del DPR 1124/1965 e pertanto si applica il termine del 16 maggio 2019 che costituisce la prima data utile successivamente alla cessazione per comunicare sia le retribuzioni 2018 che le retribuzioni 2019.

 

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941