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Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
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03.05.2019 - lavoro

INAIL – NUOVE TARIFFE DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI E RELATIVE MODALITA’ DI APPLICAZIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO – PUBBLICAZIONE DI UNA “GUIDA ILLUSTRATIVA” E DELLE PRIME FAQ DA PARTE DELL’ISTITUTO

In attesa della pubblicazione di una circolare riepilogativa della materia, l’INAIL ha pubblicato sul proprio sito una serie di Guide illustrative delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e delle relative modalità di applicazione.
Per completezza, si allega la Guida dedicata alla Gestione industria, in quanto di maggior e specifico interesse delle Imprese associate.
L’Istituto ha, inoltre, accompagnato la suddetta pubblicazione con il rilascio della prime FAQ sulla materia, anch’esse allegate.
In queste ultime, risulta interessante l’ambito, delineato dall’INAIL, di applicazione della nuova voce “0723”, al cui interno sono state convogliate le lavorazioni precedentemente inserite nelle voci “0724”, “0725”, “0761” e “0762”.
In essa, l’INAIL inquadra le attività svolte dal personale degli uffici, compresi i dirigenti, che effettui accessi in cantieri, opifici e simili.
Ad avviso dell’Istituto, l’”accesso”, che permetta di ricondurre l’attività impiegatizia nella sola “0723”, deve comportare una presenza saltuaria ma non occasionale dei lavoratori interessati nei suddetti cantieri, opifici e simili: detto in altri termini, con specifico riguardo al contesto edile, l’attività in cantiere deve essere svolta dall’impiegato abitualmente e sistematicamente, per quanto in modo non continuativo.
Inoltre, l’Istituto riconosce che il personale in parola possa rientrare nella suddetta voce “0723” anche nel caso in cui effettui accessi presso i reparti produttivi o i cantieri del proprio datore di lavoro: vengono, quindi, superate le precedenti indicazioni secondo cui la voce di tariffa era applicabile solo laddove l’attività lavorativa fosse stata svolta in ambienti o locali di terzi.
Nel rinviare al testo della FAQ per un’esemplificazione delle figure professionali inquadrabili nella voce da ultimo citata, INAIL conferma come non possano essere ricondotte alla stessa le attività che comportano la partecipazione alla lavorazione e/o alla diretta gestione della stessa, effettuata, di norma, da capi reparto, capi cantiere, direttore di cantiere, etc.
In questi casi, infatti, secondo l’Istituto, si configura un’“attività complessa” che deve essere ricondotta alla voce “0722” e a quella della lavorazione cui gli interessati partecipino.

 

Allegati:
tariffe-premi-faq-2019
Guida INAIL

 

 

 


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