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Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
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01.03.2019 - lavoro

INL – IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA – MODIFICA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI AZIENDALI – ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO SUBENTRANTE – LETTERA CIRCOLARE 25 FEBBRAIO 2019, N. 1881

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 1881 del 25 febbraio 2019, ha diramato indicazioni circa l’interpretazione della normativa in materia di controlli a distanza. In particolare, il chiarimento riguarda le ipotesi in cui, a seguito di una modifica degli assetti proprietari aziendali derivante da operazioni di fusione, incorporazione, cessione, affitto d’azienda o di un suo ramo, si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato impianti di videosorveglianza o altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
L’Ispettorato precisa che, laddove si verifichi un subentro in locali già dotati di impianti di controllo regolarmente autorizzati, non si deve procedere ad alcuna nuova richiesta di autorizzazione se non intervengono mutamenti né nei presupposti legittimanti la loro installazione né nelle modalità di funzionamento degli stessi.
In ogni caso, l’Ispettorato ritiene opportuno che il titolare subentrante comunichi all’Ispettorato territoriale che ha rilasciato originariamente l’autorizzazione gli estremi del provvedimento, accompagnando tale comunicazione con un’attestazione circa l’assenza, nel caso concreto, dei mutamenti sopra citati.
Laddove invece intervengano modifiche rispetto ai presupposti legittimanti il rilascio dell’autorizzazione, sarà necessario avviare una nuova procedura di accordo in sede sindacale o autorizzativa.

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Lettera circolare 25 febbraio 2019, n. 1881

Oggetto: indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi.

Sono pervenute richieste di chiarimento circa la corretta applicazione dell’art. 4 della L. n. 300/1970 nelle ipotesi in cui, per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.
Viene in particolare posta la questione se, in tali fattispecie, si renda necessario rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative, o sia invece sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle competenti sedi dell’Ispettorato.
A parere della Scrivente, la soluzione va ricercata non tanto nei profili formali legati alla titolarità dell’impresa, quanto negli aspetti sostanziali concernenti la possibile modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che avevano consentito l’installazione degli impianti.
In altri termini, il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti in premessa non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti:
– dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
– delle modalità di funzionamento.
Anche al fine di consentire un efficace svolgimento di eventuali iniziative ispettive, si ritiene pertanto opportuno che, nei casi in esame, il titolare subentrante:
– comunichi all’Ufficio che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;
– renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.
Laddove peraltro non ricorra l’evidenziata condizione di invarianza dei richiamati presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate.

 

 

 


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