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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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20.09.2019 - lavoro

INPS – COMPATIBILITA’ TRA CARICA SOCIALE DI SOCIETA’ DI CAPITALI E ATTIVITA’ DI LAVORO SUBORDINATO – MESSAGGIO 17 SETTEMBRE 2019, N. 3359

L’INPS ha emanato il messaggio 17 settembre 2019, n. 3359, con il quale, sulla base del consolidato orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha fissato i criteri di compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che la amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.

A tal proposito, l’Istituto, superando un proprio precedente orientamento restrittivo, ha esaminato le diverse fattispecie ipotizzabili.

Per quanto riguarda la carica di presidente, l’Istituto afferma che essa non è, di per sé, incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito della stessa società, purché il presidente sia soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale. L’INPS precisa, inoltre, che tale affermazione non è contraddetta neppure dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, poiché tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.

Diversamente accade per l’amministratore unico della società, che, invece, detiene il potere di esprimere da solo la volontà dell’ente sociale, nonché i poteri di controllo, di comando e di disciplina. Per questo motivo, l’Istituto afferma l’incompatibilità, in ogni caso, della carica di amministratore unico con la qualità di lavoratore dipendente presso la medesima società.

Per quanto concerne l’amministratore delegato, l’Istituto sottolinea la necessità di valutare, di volta in volta, la portata della delega conferitagli dal consiglio di amministrazione.

In particolare, l’Istituto esclude la possibilità, per l’amministratore, di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società, nelle ipotesi in cui egli sia munito di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione.

Diversamente, la delega limitata al solo potere di rappresentanza, ovvero il conferimento di specifiche e limitate deleghe, non sono ritenuti ostativi, in linea generale, all’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

L’Istituto precisa peraltro che, in ogni caso, ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei suddetti rapporti, è necessario considerare anche i rapporti intercorrenti fra l’organo delegato e il consiglio di amministrazione, la pluralità ed il numero degli amministratori delegati e la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente, oltre alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione.

L’istituto esclude, inoltre, la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato in capo all’unico socio e al socio che abbia assunto di fatto nell’ambito della società l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione.

Una volta stabilita l’astratta possibilità di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto di lavoro subordinato, l’Istituto precisa che dovrà, di volta in volta, accertarsi in concreto l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni proprie della carica ricoperta e nonché appurare che tali attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione. Andrà, quindi, constatato l’effettivo assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società, che si esprime in una limitazione alla libertà di azione e di scelta nell’esercizio dell’attività lavorativa.

Secondo i principi fissati dalla giurisprudenza, ai fini dell’accertamento del rapporto di lavoro dipendente, si terrà conto anche di elementi quali la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione aziendale, l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, l’assenza di rischio in capo al lavoratore, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari.

L’INPS specifica, inoltre, che, nel caso di inquadramento, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, del titolare della carica come dirigente, dovranno essere verificate: l’assunzione con la qualifica di dirigenti, il conferimento della carica di direttore generale da parte dell’organo amministrativo nel suo complesso (e lo svolgimento effettivo delle relative mansioni), la cessazione del rapporto mediante licenziamento, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo del datore di lavoro, l’assoggettamento, anche se in forma lieve o attenuata, alle direttive e agli ordini del datore di lavoro ancorché il lavoratore mantenga un effettiva autonomia decisionale.

Infine, l’Istituto, riassume i requisiti che devono sussistere per la configurabilità nel caso concreto, in capo al titolare di cariche societarie, tra quelle ritenute in astratto ammissibili, del distinto rapporto di lavoro subordinato nell’ambito della medesima società, ossia:

  • che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
  • che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;

che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

Allegato: Messaggio numero 3359 del 17-09-2019.2


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