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22.05.2019 - urbanistica

INVARIANZA IDRAULICA: ECCO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Regione Lombardia ha pubblicato le modifiche al regolamento regionale n. 7/2017 sull’invarianza idraulica e idrologica.
Tali modifiche sono disponibili sul Bollettino Ufficiale n. 50, Serie Ordinaria, Supplemento n. 17 del 24 aprile 2019 il Regolamento Regionale n. 8 del 19 aprile 2019 recante “Disposizioni sull’applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7
Il nuovo comma 3 bis dell’art. 17 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2019, della disapplicazione della disciplina per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione ma, con riferimento a questi ultimi, unicamente per ciò che concerne gli ampliamenti.
La normativa è stata concretamente modificata, ed in particolare l’art. 3 dispone che:

  1. Per le ristrutturazioni edilizie il Regolamento si applica solo se consistono in demolizione totale (nelle precedenti bozze si prendeva in considerazione anche la demolizione parziale) almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posta in aderenza all’edificio e ricostruzione con aumento della superficie coperta dell’edificio (non si considerano come aumento di superficie coperta gli aumenti di superficie derivanti da interventi di efficientamento energetico che rientrano nei requisiti dimensionali previsti al primo periodo dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102);
  2. Per gli interventi di nuova costruzione rientrano nell’ambito applicativo anche gli ampliamenti ma sono escluse le sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell’edificio;
  3. È prevista l’esclusione dell’applicazione del regolamento per alcune tipologie di intervento, fra i quali:

– Con riferimento alle infrastrutture stradali e autostradali: manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale e autostradale; interventi di ammodernamento; interventi di potenziamento per strade di tipo E-strada urbana di quartiere, F-strada locale, F bis-itinerario ciclopedonale; interventi di realizzazione di nuove strade di tipo F bis- itinerari ciclopedonali;
– interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
– interventi di demolizione, ricostruzione e ripristino di edifici crollati o demoliti sottoposti a vincoli ai sensi del D. Lvo 42/2004, se la ricostruzione o il risanamento non comporta un aumento della superficie coperta;
– realizzazione di aree verdi di qualunque estensione purché non sovrapposte a nuove solette e se privi di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque;
– le strutture di contenimento di acqua o altri liquidi realizzate a cielo libero, tra cui le piscine;

  1. Viene posta una soglia di applicabilità che è costituita dall’estensione maggiore di 150 mq (qualora le opere non siano inseriti in progetti di intervento più ampi di ristrutturazione edilizia, urbanistica o di nuova costruzione), per l’applicabilità del regolamento con riferimento ad interventi pertinenziali, opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, parcheggi, aree di sosta e piazze.

 

 


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