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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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29.03.2019 - lavori pubblici

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA POSSONO PRESENTARE ISTANZE DI PRECONTENZIOSO AD ANAC

Le Associazioni di categoria possono presentare istanza di precontenzioso all’ANAC nei limiti della legittimazione delle stesse a impugnare atti concernenti i singoli associati, ovvero solo ove gli stessi concretizzino anche una lesione dell’interesse collettivo tutelato da tali associazioni, condizione quest’ultima da comprovare puntualmente a pena di inammissibilità.
È quanto emerge dalla Delibera n. 195 del 13 marzo u.s., approvata dal Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione, dopo l’entrata in vigore lo scorso 10 febbraio del nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso. (art. 211, co. 1 del d.lgs. 50/2016).
Come noto, con il nuovo Regolamento di precontenzioso, l’ANAC ha introdotto significative modifiche all’omologo provvedimento varato nel 2016.
Tra queste, era di particolare rilevanza per l’ANCE quella concernente l’art. 3, co. 1 che, a differenza del previgente art. 2, co. 1 del 2016, non annovera più «i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati» tra quelli legittimati a presentare istanza di precontenzioso.
In seguito alle numerose e motivate richieste di chiarimento da parte dell’ANCE – cui è seguita anche la presentazione, da parte della stessa, di un ricorso in sede giurisdizionale – l’ANAC ha adottato il provvedimento in oggetto, aderendo all’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui le associazioni rappresentative di interessi collettivi sono legittimate ad agire in giudizio alle seguenti condizioni:

  • la questione deve riguardare la correttezza e legittimità della procedura ad evidenza pubblica;
  • la questione dibattuta deve attenere in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione, nel senso che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolverebbe in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati;
  • l’interesse tutelato con l’intervento deve essere comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni.

In particolare, il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto che «la legittimazione alla presentazione delle istanze di precontenzioso da parte delle associazioni di categoria, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del nuovo Regolamento in materia di precontenzioso, è ammessa nei limiti della legittimazione delle associazioni medesime a impugnare atti concernenti i singoli associati, ovvero solo ove gli stessi concretizzino anche una lesione dell’interesse collettivo tutelato da tali associazioni; condizione, quest’ultima, che è onere dei soggetti istanti comprovare puntualmente a pena di inammissibilità».
Da notare, infine, che per l’ANAC, resta sempre ferma, la possibilità, per tutte le associazioni di categoria, di attivare un intervento di vigilanza dell’Autorità, realizzabile anche attraverso l’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice.
In questo contesto va, altresì, evidenziato che l’ANAC sta applicando in via retroattiva il nuovo Regolamento (anche tale aspetto è oggetto di ricorso da parte dell’ANCE); ciò potrebbe determinare l’inammissibilità delle richieste di parere presentate dalle singole Associazioni, non ancora oggetto di trattazione da parte dell’ANAC.

Pertanto, stante la precisazione contenuta nella deliberazione in esame, l’ANCE sta valutando le più opportune azioni, al fine di far valere anche in tali casi la legittimazione a presentare istanza di precontenzioso da parte delle Associazioni e conseguentemente, evitare indebite esclusioni.

 

Allegato:
Anac Delibera_195_2019

 

 

 


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