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23.02.2019 - urbanistica

LEGGE SULLA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE – NOVITÀ CONTENUTE NEL CODICE DELLE CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 n. 38, S.O. n. 6, è stato pubblicato il Codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12/1/2019).
Si segnala che sono state apportate importanti modifiche relativamente alla Legge sulla tutela degli acquirenti degli immobili da costruire, nota con il D. Lgs 122/2005.

Di seguito sono illustrate le principali novità:
–  La fideiussione a garanzia degli acconti potrà essere rilasciata solo da banche e assicurazioni. Ai soggetti abilitati sono stati eliminati gli intermediari finanziari.
–  La fideiussione (bancaria o assicurativa) potrà essere escussa anche in caso di inadempimento dell’obbligo da parte del costruttore di rilasciare la polizza postuma decennale; in particolare ciò si verifica se il notaio dichiari di non aver ricevuto per la data del rogito la polizza assicurativa che dovrà essere conforme al modello standard approvato con successivo e apposito DM.
–  Il contratto preliminare di compravendita (o atto equipollente) avente ad oggetto un immobile da costruire dovrà essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ciò comporterà di conseguenza anche la necessità di procedere, oltre che alla consueta registrazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, anche alla trascrizione presso la conservatoria immobiliare.
–  Nel contratto preliminare oltre all’indicazione degli estremi della fideiussione (obbligo già adesso previsto) dovrà essere attestata la sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito DM. In via transitoria nelle more dell’adozione del DM il contenuto della fideiussione è determinato dalle parti.
–  Nell’atto di trasferimento della proprietà dovranno essere indicati gli estremi della polizza assicurativa postuma decennale e si dovrà dare atto della sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito DM. In via transitoria il contenuto della polizza assicurativa è determinato dalle parti.
–  Il mancato rilascio, all’atto del trasferimento della proprietà, della polizza postuma decennale sarà causa di nullità del contratto di compravendita. La nullità può essere fatta però valere solo dall’acquirente (analogamente a quanto ora già previsto in caso di mancato rilascio della fideiussione).
–  Con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il ministro dell’Economia e Finanze sarà definito un modello standard di fideiussione.
–  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il ministro della Giustizia e con il Ministero dell’Economia e Finanze saranno definiti il contenuto e le caratteristiche minime della polizza assicurativa e il relativo modello standard della stessa.
–  Le modifiche apportate si applicheranno ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato (nel caso di scia) successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs (quindi dal 16 marzo 2019).

Si evidenzia fin da ora che le modifiche si applicheranno ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 per i summenzionati articoli). Inoltre, con appositi decreti da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti i modelli standard di fideiussione e polizza assicurativa decennale.

In allegato:
Stralcio_Codice_Crisi_impresa_e_insolvenza

 


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