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10.01.2019 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – PROROGA CIGS CON SOLUZIONE DI CONTINUITÀ – RETTIFICA CIRCOLARE 29 OTTOBRE 2018, N. 16 – CIRCOLARE 22 NOVEMBRE 2018, N. 18

Il Ministero del Lavoro, a rettifica della propria circolare n. 29 ottobre 2018, n. 16 (v. notiziario n. 11/2018, pagg. 648 e seg.) ha emanato l’ulteriore circolare 22 novembre 2018, n. 18, con la quale ha rideterminato il periodo di riferimento considerato congruo per ritenere ancora attuale la situazione di crisi dell’impresa, al fine di giustificare una richiesta di proroga della Cigs, anche con soluzione di continuità, da parte delle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018.
Diversamente da quanto indicato nella circolare n. 16 del 29 ottobre 2018, nella quale si faceva riferimento ad un programma di Cigs scaduto non più di tre mesi prima dall’emanazione della suddetta circolare ministeriale, il dicastero ha ritenuto, anche in considerazione del periodo estivo in cui le aziende possono avere gestito la crisi con strumenti diversi dalla Cigs, ad es. ferie, di fare riferimento a programmi di Cigs scaduti non prima del 30 giugno 2018.

Ministero del Lavoro – Circolare 22 novembre 2018, n. 18
Oggetto: rettifica della circolare n. 16 del 29 ottobre 2018.
Alla circolare n. 16 del 29 ottobre 2018, paragrafo 3, lettera a), secondo capoverso, le parole: “Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, si fa riferimento ad un programma che scade non più di 3 mesi prima l’emanazione della presente circolare”, sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, considerato che durante il periodo estivo le aziende potrebbero aver gestito le criticità aziendali e occupazionali mediante il ricorso a strumenti diversi dalla CIGS, anche di natura contrattuale, quali ad es. ferie, si fa riferimento ad un programma che scade non prima del 30 giugno 2018.”
In ordine alla presente rettifica è stato acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 8892 del 21 novembre 2018.


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