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Servizio Ambientale - referente: rag. Enrico Massardi
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01.02.2019 - ambiente

NUOVA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

Regione Lombardia emana nuove procedure rivolte alle attività in deroga per la richiesta di autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera.
È stata pubblicata sul BURL n. 51, serie ordinaria, del 18 dicembre u.s., la D.g.r. n. 983 del 11 dicembre 2018 recante “Disciplina delle attività cosiddette «in deroga» ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera”.
Il provvedimento revisiona la disciplina regionale delle attività “in deroga” alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 187/2017 all’art. 272 commi 2 e 3 del D.lgs. 152/2006 e dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 59/2013 “Regolamento AUA”.
La precedente D.g.r. n. 8832/2008, oltre che la D.g.r. n. 3792/2012, è quindi abrogata ma, secondo gli stessi principi generali, il nuovo documento individua: l’elenco delle attività soggette a tale regime autorizzativo (allegato 1), i criteri e le procedure per l’adesione all’autorizzazione generale (allegato 2), le modalità di trasmissione delle domande di adesione, di modifica e di comunicazione amministrativa (allegati 3a, 3b, 3c).
Le attività in deroga, e le relative procedure autorizzative, d’interesse per il settore riguardano:
– Attività di betonaggio e/o di produzione di conglomerati cementizi con consumo di cemento non superiore a 15000 t/anno: in attesa dell’aggiornamento dello specifico allegato tecnico (n. 23) di revisione delle soglie limite alle emissioni, per le attività di betonaggio e/o produzione di prodotti in calcestruzzo in quantità superiore a 540 tonnellate/anno dovrà essere richiesta l’autorizzazione ordinaria che verrà rilasciata tenendo conto delle prescrizioni contenute nell’allegato n. 23 del D.d.s. n. 532/2009 (stante l’abrogazione dell’allegato 6 della D.g.r. n. 196/2005), mentre per la produzione di conglomerati cementizi in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno potrà essere richiesta l’autorizzazione in deroga sempre secondo le soglie e le indicazioni dell’allegato tecnico n. 23 al D.d.s. n. 532/2009.
In pratica il vigente allegato n. 23, fino all’aggiornamento dello stesso, stabilisce:
1) la soglia (540 tonn/anno) e le prescrizioni da rispettare per le attività che continuano ad essere autorizzate in deroga;
2) le prescrizioni da utilizzare anche per le attività da autorizzare in ordinaria, per produzioni maggiori di 540 tonn/anno;
Le attività di produzione di prodotti in gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno continueranno ad essere autorizzate in deroga dal momento che – nonostante il nuovo titolo dell’allegato – sono esplicitamente riportate nel campo di applicazione dell’allegato n. 23.
– Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi: in attesa dell’aggiornamento dello specifico allegato tecnico (n. 35) di revisione delle soglie limite alle emissioni, l’autorizzazione in deroga verrà rilasciata secondo le soglie e le indicazioni dell’allegato tecnico n. 35 al D.d.s. n. 532/2009;
– Lavorazione materiali lapidei (soglia da individuare in specifico allegato tecnico): sino all’adozione dello specifico allegato tecnico (n. 42) dovrà essere richiesta l’autorizzazione ordinaria secondo le indicazioni contenute nell’allegato 7 alla D.g.r. n. 196/2005.
Tra le principali novità apportate dalla delibera alla disciplina delle attività in deroga, si citano in particolare:
– la durata delle autorizzazioni generali: l’autorizzazione presentata ai sensi della D.g.r. n. 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, si intende automaticamente prorogata da 10 a 15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione;
– la presentazione della domanda: la domanda di adesione all’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272 comma 3, nonché le ulteriori comunicazioni di modifica o amministrative, dovrà essere presentata al SUAP secondo le modalità di cui allegato 2;
– le possibilità di adesione all’autorizzazione: il gestore di uno stabilimento già autorizzato in via ordinaria o AUA, può avviare presso lo stesso luogo una nuova attività con autorizzazione generale purché rientrante tra quelle individuate nella delibera (allegato 2, punto C);
– la trasmissione dei dati delle analisi: nel 2019 verrà avviata, in modalità sperimentale e non vincolante, la trasmissione dei dati delle analisi alle emissioni in regime di autocontrollo (ove previste) per le attività soggette ad autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 sull’applicativo AIDA 2.0, secondo le modalità e le tempistiche che saranno stabilite in accordo con ARPA Lombardia con apposito decreto da parte della competente Struttura della DG Ambiente e Clima.
In sintesi, riguardo alla procedura, il gestore di uno stabilimento con impianti/attività in deroga che intenda chiedere l’autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. n. 152/06, deve presentare al SUAP territorialmente competente la specifica domanda di adesione (avvalendosi quindi della facoltà di non richiedere l’AUA). L’attività potrà, poi, essere avviata decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, secondo la logica del “silenzio-assenso” prevista per questo procedimento, fermo restando eventuali diverse comunicazioni da parte dell’Autorità competente o del Comune.
In caso, invece, di rinnovo dell’autorizzazione (o di passaggio da autorizzazione ordinaria ad autorizzazione generale), il gestore dovrà presentare, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, una domanda di rinnovo dell’adesione allo specifico allegato tecnico vigente al momento del rinnovo ed adeguarsi ai contenuti dello stesso entro 1 anno dalla presentazione della domanda.
Ulteriori precisazioni sono riportate ai punti B, C, D ed E dell’allegato 2 alla delibera.
Si ricorda che tale autorizzazione riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari all’installazione e all’esercizio degli impianti o delle attività in deroga.

 

 


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