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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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17.05.2019 - tributi

NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ – ISA – DEFINITO L’ACCESSO ALLE PREMIALITÀ

Per accedere alle premialità fiscali connesse ai nuovi Isa, il contribuente dovrà raggiungere un livello di affidabilità almeno pari a 8. I livelli inferiori o uguali a 6, invece, avranno rilevanza per la definizione delle strategie di controllo basate sull’analisi di rischio di evasione fiscale.
Questo è quanto emerge dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.126200/2019 con cui, tra l’altro, sono stati definiti i punteggi che consentono l’accesso alle premialità previste per i contribuenti soggetti ai nuovi Indici Sintetici di Affidabilità (Isa) per il periodo d’imposta 2018 [1].
Come noto, gli ISA, sono nati per creare un rapporto più efficiente tra fisco e cittadini superando la logica dell’accertamento presuntivo e favorire la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”.
Il meccanismo di operatività del nuovo strumento è tale per cui, più sarà elevato il valore dell’indice (da 1 a 10) raggiunto dal contribuente, più questi avrà diritto al riconoscimento di premialità, tra le quali l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti fiscali, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento ed una riduzione del periodo di accertabilità.
Proprio sulla definizione dei punteggi necessari per poter accedere ai benefici premiali, interviene il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in commento, con cui viene fissato ad 8 il livello di affidabilità a partire dal quale è possibile accedere alle premialità e a valori inferiori o uguali a 6, il livello di affidabilità di cui tener conto per definire le strategie di controllo basate sull’analisi di rischio di evasione fiscale.
Punteggio almeno pari a 8
– Esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per le compensazioni di crediti:
IVA di importo inferiore o uguale 50.000 euro annui, maturati nel 2019 relativi alle imposte sui redditi e all’Irap di importo inferiore o uguale 20.000 euro annui, maturati nel 2018,
– Esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri del 2020, per i crediti inferiori o uguali a 50.000 euro,
– Esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato nella dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019 e del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all’anno,
– Anticipazione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento [2];
Punteggio almeno pari a 8,5
– Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici [3];
Punteggio almeno pari a 9
– Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative [4];
– Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo [5], a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Va ricordato che ai sensi dell’art. 9-bis, comma 9, del DL 50/2017 i contribuenti, per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli Isa, possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale.
Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini IVA.
Proprio per effettuare, tramite modello F24, il versamento integrativo dell’IVA dovuta, la RM 48/E del 10 maggio 2019 ha rinominato il codice tributo già esistente “6494”, per gli studi di settore:
– “6494” denominato “ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA”.
Si ricorda, infine, che lo scorso 2 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate e la SOSE hanno presentato, in ANCE, l’ISA per le costruzioni AG69U, evidenziando tra l’altro che, anche in virtù di quanto segnalato dall’Associazione già in sede di costruzione del nuovo indicatore, nel 2019 ci sarà la prima revisione dello stesso, resasi necessaria in via anticipata per valutare attentamente l’incidenza di meccanismi, quali lo split payment ed il reverse charge, sul grado di affidabilità fiscale “misurato” dall’ISA medesimo.

Note

[1] Cfr. Art. 9-bis, co.11, del DL 50/2017, convertito con modificazioni nella legge n.96/2017.
[2] Cfr. Art. 43, co. 1, del Dpr 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art.57, co. 1, del Dpr 633/72 per l’Iva.
[3] Cfr. Art. 39, co. 2, lettera d), secondo periodo per quanto riguarda redditi d’impresa delle persone fisiche del Dpr 600/73, e art. 54, co. 2, Dpr n. 633/72.
[4] Cfr. Art. 30 della legge n. 724/94, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del Dl n. 138/2011.
[5] Cfr. Art. 38 del Dpr n. 600/73.

 

 


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